F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 2. RECLAMO A.S.D. ATLETICO TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TORRIONE/ATLETICO SOCCER DELL’1.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 dell’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 2. RECLAMO A.S.D. ATLETICO TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TORRIONE/ATLETICO SOCCER DELL’1.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 64 dell’1.2.2007) Con comunicazione fax del 7.2.2007, seguita da raccomandata in pari data inviata per conoscenza alla controparte, la società Atletico Torrione ha adito la C.A.F. impugnando il provvedimento della Commissione Disciplinare descritto in epigrafe. Preliminarmente si deve rigettare la richiesta di inammissibilità, avanzata dall’appellante per mancato ricevimento del reclamo proposto dalla Atletico Soccer innanzi alla Commissione Disciplinare, in quanto risulta in atti l’originale della ricevuta di spedizione della raccomandata datata 6.11.2006 correttamente indirizzata alla Atletico Torrione, via degli Eucalipti 18, 84100 Salerno. In fatto in data 22.10.2006 si doveva disputare la gara Atletico Torrione/Atletico Soccer, viceversa poi sospesa e rinviata all’1.11.2006 (in distinta c’è il calciatore Esposito Nico). In data 29.10.2006 si disputava la gara Atletico Torrione/Temeraria alla quale prendeva parte e veniva espulso il calciatore Esposito Nico. In data 1.11.2006 viene recuperata la gara Atletico Torrione/Atletico Soccer alla quale non prende parte il calciatore Esposito Nico. La ricorrente sostiene l’erronea ricostruzione temporale fatta dalla Commissione Disciplinare, forse indotta all’errore dal fatto che al reclamo del 6.11.2006, di cui sopra, fosse allegata dalla reclamante Atletico Soccer la distinta della gara del 22.10.2006 e non quella dell’1.11.2006. Tanto premesso la C.A.F. osserva che a seguito di quanto sopra chiaramente ricostruito e sostenuto dall’attuale appellante e riscontrato per tabulas nel fascicolo di causa, il reclamo deve essere accolto, annullata la sanzione della perdita della gara ai danni della società Atletico Torrione e ripristinato il risultato conseguito sul campo di 0 – 0. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Torrione di Salerno, annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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