F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 8. RECLAMO S.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 19/03/2007 8. RECLAMO S.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007) L’A.S.D. Atletico Colli Albani presentava reclamo in merito alla partita disputata il 3.12.2006 tra la S.S. San Giovani e l’A.S.D. Atletico Colli Albani, a motivo del fatto che la società San Giovanni aveva schierato il calciatore Danilo D’Innocenti tesserato con la S.S.D. Monteporzio sotto la falsa veste del calciatore Giuliano Panzironi inserito nella lista ufficiale con il numero 9. La Commissione Disciplinare, ritenuta provata la posizione irregolare del calciatore D’Innocenti che fraudolentemente aveva sostituito il calciatore Panzironi, accoglieva il reclamo comminando alla S.S. San Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, nonchè l’inibizione al dirigente accompagnatore per anni uno. Al calciatore Danilo D’Innocenti, considerata la recidiva specifica infrannuale la squalifica sino al 14.3.2010 ed al calciatore Giuliano Panzironi la squalifica per anni uno. Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa C.A.F. la S.S. San Giovanni con atto sottoscritto da Sergio Auciello nella qualità di presidente della società. L’appello della S.S. San Giovanni, sottoscritto da Sergio Auciello nella qualità di presidente della società, nonostante l’inibizione inflittagli dalla Commissione Disciplinare con la decisione oggetto del reclamo, deve essere dichiarato inammissibile. La inibizione del presidente in carica comporta di conseguenza la sua incapacità temporanea a rappresentare la società nell’ambito federale, art.14 comma 1 lett.e).C.G.S., di guisa che in tale contesto la società deve essere necessariamente rappresentata da altro dirigente munito del potere di rappresentanza. Pertanto l’appello della S.S. San Giovanni sottoscritto da soggetto privo della capacità di rappresentarla è inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., in quanto sottoscritto da soggetto inibito, il reclamo come sopra proposto dalla S.S. San Giovanni di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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