F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 1. RECLAMO CALCIATORE LAURIOLA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 58 dell’1.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 1. RECLAMO CALCIATORE LAURIOLA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 58 dell’1.2.2007) Il fatto da cui origina il presente caso è la gara di Campionato di Prima Categoria e D Girone A Vis Aurelia/Atletico Vescovio del 17.12.2006. In seguito alla gara suddetta, il Giudice Sportivo, come si evince dal Com. Uff. n. 49 del 21.12.2006:squalifica il campo di gioco per 2 gare; commina un’ammenda di € 1.000,00 all’Atletico Vescovio; squalifica Lauriola Daniele dell’Atletico Vescovio fino al 30.6.2008. La società Atletico Vescovio propone ritualmente reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – L.N.D. avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare adita, come si evince dal Com. Uff. n. 58 dell’1.2.2007, delibera: di ridurre la squalifica al calciatore Butera fino al 2.2.2007; di ridurre l’ammenda a carico dell’Atletico Vescovio da € 1.000,00 a € 700,00; di confermare tutte le altre decisioni impugnate e quindi la squalifica di Lauriola Daniele dell’Atletico Vescovio fino al 30.6.2008. L’Atletico Vescovio ricorre ritualmente alla CAF proponendo reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, chiedendo di riformare il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo e confermato dalla Commissione Disciplinare relativamente alla squalifica di Lauriola Daniele. Il ricorso, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., non è ammissibile in quanto propongono dei motivi di merito dopo che ci sono già stati 2 gradi di giudizio (in 1° grado il Giudice Sportivo ed in 2° grado la Commissione Disciplinare). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal calciatore Lauriola Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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