F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 4. RECLAMO CALCIATORE TATEO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 9.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 4. RECLAMO CALCIATORE TATEO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 9.2.2007) Con delibera del 9.2.2007 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riformando in peius la decisione assunta dal Giudice di primo grado in ordine alla condotta posta in essere dal calciatore Tateo Giovanni, irrogava al medesimo la sanzione della squalifica fino al 31.10.2007. Il Tateo sì era reso protagonista di un increscioso fatto consistente nell’aver indirizzato al direttore di gara, benché in panchina, frasi offensive in contestazione del suo operato oltre ad aver attinto con uno sputo sul viso, nell’atto di allontanarsi dal terreno di gioco, l’assistente arbitrale. Ricorre a questa C.A.F. il Tateo lamentando l’omessa motivazione della sentenza di II grado su un punto decisivo della controversia, nonché l’eccessività della sanzione inflitta stante il mancato apprezzamento, da parte della Commissione Disciplinare, delle dedotte circostanze attenuanti (lettera di pentimento indirizzata all’Assistente arbitrale ed assenza di precedenti). Osserva la C.A.F. come dagli atti presenti in fascicolo emerga con tranquillante certezza che le condotte contestate all’odierno ricorrente sono certamente accadute e sono puntualmente refertate dai diretti destinatari (Arbitro ed Assistente). Le vivaci e scomposte proteste vanno connotate per la loro gratuita gravità in quanto il calciatore ricorrente era certamente privo della c.d. vis agonistica in quanto posto in riserva; aggiungasi che, a seguito della giusta espulsione comminatagli, con fredda e lucida premeditazione, offendeva l’integrità morale dell’Assistente, mediante sputo sul viso, peraltro non contestato. Le mere deduzioni difensive non hanno pregio e non risultano adeguatamente supportate sotto il profilo probatorio. Immune da censure, appare, quindi, la motivazione resa dal Giudice a quo, che puntualmente ha inquadrato la fattispecie irrogando la sanzione in questa sede gravata che va quindi confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Tateo Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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