F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 8. RECLAMO A.S.D. POL. LIBERTAS ACATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE FIUMEFREDDO/LIBERTAS ACATE DEL 28.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia . Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 22/03/2007 8. RECLAMO A.S.D. POL. LIBERTAS ACATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE FIUMEFREDDO/LIBERTAS ACATE DEL 28.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia . Com. Uff. n. 37 del 15.2.2007) In seguito alla gara Unione Fiumefreddo/A.S.D. Pol. Libertas Acate del 28.1.2007, valevole per il Campionato di Eccellenza 2006/2007, Girone B, Regione Sicilia, la A.S.D. Pol. Libertas Acate proponeva al Giudice Sportivo avverso la regolarità della citata gara, chiedendone la ripetizione, in quanto la partita, secondo la reclamante, era stata diretta da arbitro, reperito attraverso il servizio “Pronto A.I.A.”, diverso da quello designato. All’esito dell’esame del reclamo proposto dalla A.S.D. Pol. Libertas Acate, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata in data 1.2.2007, respingeva il reclamo proposto, confermando il risultato della gara oggetto del reclamo. La A.S.D. Pol. Libertas Acate impugnava la decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, che, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Pol. Libertas Acate, la quale ha lamentato (i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 4, N.O.I.F. e (ii) la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla base di tali eccezioni, la reclamante ha chiesto l’annullamento della gara Unione Fiumefreddo/A.S.D. Pol. Libertas Acate del 28.1.2007 e la ripetizione della stessa. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione sollevata dal ricorrente, non può essere accolta, in quanto la motivazione resa sulla questione dalla Commissione Disciplinare risulta corretta ed esaustiva. Ed invero, l’integrale lettura dell’art. 67 N.O.I.F. evidenzia come il suo fine ultimo sia quello di far disputare le gare alle date previste dal calendario ed assicurare, così, il regolare svolgimento dei campionati, ovviamente nel preminente interesse delle società. In tale ottica si inserisce la istituzione, da parte della L.N.D., del servizio “ Pronto A.I.A” che ha come unico scopo quello di mettere a disposizione delle squadre un arbitro che consenta la disputa della gara ove, per qualsivoglia motivo (errore, incidente, sopravvenuta improvvisa difficoltà, ecc..), l’arbitro originariamente designato non possa dirigere la gara. Questa Commissione ha già enunciato il principio che la indicazione da parte del “Pronto AIA” di un diverso arbitro, nel caso di indisponibilità di quello designato in prima battuta, costituisce una vera e propria designazione che comporta la revoca, in maniera implicita, della designazione effettuata in precedenza (cfr., da ultimo, la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 24/C del 19.12.2005). Il “Pronto AIA”, infatti, trae la propria legittimazione dall’essere detto ufficio formato dai componenti dell’Organo Tecnico Regionale della Associazione Italiana Arbitri, i quali operano in base alla delega, prevista dall’art. 20 del regolamento arbitrale, loro rilasciata dal Presidente del Comitato Tecnico cui compete, in applicazione dell’art. 63 N.O.I.F., in modo esclusivo la designazione degli arbitri. Per tale motivo al caso di specie non deve essere applicata la procedura prevista dal citato art. 67 N.O.I.F., la quale risulta necessaria solo in caso di arbitro non designato. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Libertas Acate di Acate (Ragusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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