F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 1. RECLAMO A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2006/2007 E L’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 7 E 2, COMMA 4 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006) 2. RECLAMO SIG. PUGLISI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TESSERARSI IN SENO ALLA F.I.G.C. PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI RADIAZIONE QUALORA AL TERMINE DELL’INIBIZIONE LO STESSO RICHIEDESSE NUOVO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 N.O.I.F. E ART. 8, COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 1. RECLAMO A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2006/2007 E L’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 7 E 2, COMMA 4 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006) 2. RECLAMO SIG. PUGLISI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TESSERARSI IN SENO ALLA F.I.G.C. PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI RADIAZIONE QUALORA AL TERMINE DELL’INIBIZIONE LO STESSO RICHIEDESSE NUOVO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 N.O.I.F. E ART. 8, COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 21 del 26.10.2006, ha definito il procedimento, che era stato avviato a seguito di deferimento del Procuratore Federale “a carico di: A.S.D. Megara Augusta F.C. (Siracusa); Puglisi Francesco, già Presidente A.S.D. Megara Augusta F.C.; Di Grande Francesca, già Presidente A.S. D. Megara Augusta F.C.; Zambiasi Silvio; Marques De Oliveira Robinson Peris; Girotto Almeida Walter; Bergamo Felipe Gobbet; De Albuquerque Pace Tiago; Piragine Marcus; Perazzoli Rafael; Junior Moraes Venicio; - tutti calciatori tesserati da A.S.D. Megara Augusta F.C. – Proc. n. 03/A -”. Con detto atto l’Organo requirente aveva precisato che “risulta con assoluta certezza la irregolarità della documentazione prodotta dalla società A.S. D. Megara Augusta F.C. con riferimento ai sopraccitati atleti che erano stati tesserati nella qualità di cittadini italiani (cfr. i relativi moduli di richiesta tesseramento presentati dalla stessa società), ma, oltre a due certificati di cittadinanza italiana, risultati falsi come spiegato in seguito, non è stata prodotta altra documentazione comprovante lo status di cittadino italiano della maggior parte dei predetti calciatori. In particolare gli accertamenti condotti anche con la collaborazione del Responsabile dell’Ufficio Anagrafe del comune di Augusta hanno consentito di acclarare che: - i certificati di cittadinanza italiana dei sigg. Zambiasi Silvio e Marques De Oliveira Robinson Peris, per i quali non risulta alcuna posizione anagrafica, non sono mai stati rilasciati dal Comune di Augusta e quindi sono da ritenersi falsificati con l’utilizzo illecito della carta intestata dallo stesso Comune. I sigg. Girotto Almeida Walter Helio, Bergamo Felipe Gobbet e De Albuquerque Pace Tiago sono residenti in Augusta ma sono cittadini brasiliani; - nessuna posizione anagrafica risulta per il sig. Piragine Marcus; - i sigg. Perazzoli Rafael e Junior Moraes Venicio risultano cittadini italiani, rispettivamente dal 23.12.2005 il primo e dal 24.3.2006 il secondo, dunque, in ogni caso, in epoca posteriore al loro tesseramento per la citata società e alla loro partecipazione alle gare del campionato di competenza. Dall’istruttoria espletata e dall’esame della disciplina posta dall’art. 40 N.O.I.F. in tema di tesseramento di calciatori stranieri, emerge che la documentazione non veridica prodotta ai fini del tesseramento era finalizzata a superare i limiti previsti dall’art. 40, comma 11, N.O.I.F., potendo così la società A.S. D. Megara Augusta F.C. schierare tra le proprie file nel corso di numerose gare del Campionato Regionale di Promozione – Girone <> 2005/2006, ben più di un calciatore straniero”. Pertanto, la Procura Federale osservava “che per tali tesseramenti appare emergere con evidenza la responsabilità dei firmatari dei relativi moduli, ovverosia da una parte gli stessi calciatori, e dall’altra prima la sig.ra Di Francesca Di Grande, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Megara Augusta F.C., poi il sig. Francesco Puglisi, succeduto durante la stagione 2005/2006 nella carica di Presidente della stessa società, che hanno sottoscritto e inviato in data 10.2.2006 le richieste di tesseramento dei calciatori Marquez De Oliveira Peris Robson e Zambiasi Silvio, oltre ad avere avallato il protrarsi ed il consolidarsi delle precedenti situazioni irregolari relative ad altri calciatori, consentendo che questi ultimi continuassero a prendere parte alla gare disputate dalla propria Società nel corso della Stagione Sportiva 2005/2006 sul presupposto dei tesseramenti rilasciati dietro false attestazioni di cittadinanza anche dopo il suo insediamento nelle più alta carica societaria”. Alla luce di tali considerazioni la Procura Federale riteneva “che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., (principi lealtà, probità e correttezza), in relazione all'art. 40, comma 11, N.O.I.F. (limitazioni del tesseramento dei calciatori), nonché del grave illecito sportivo in violazione dei principi sanciti dall'art. 8, comma 6, C.G.S., ascrivibili” ai predetti calciatori oltre che ai “sigg. Francesca Di Grande e Francesco Puglisi, all'epoca dei fatti Presidenti della Società A.S.D. Megara Augusta F.C., nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi degli artt. 8, comma 7, e 2 comma 4, C.G.S., ascrivibile alla società A.S.D. Megara Augusta F.C.”, onde operava il deferimento innanzi indicato. All’esito del dibattimento la Commissione adita – con la decisione innanzi indicata – aveva osservato che “detto deferimento trae la sua proposizione dalle risultanze di una indagine sollecitata alla Procura Federale e di conseguenza all'Ufficio Indagini della F.I.G.C., circa le cause e relative responsabilità che hanno posto in essere una abnorme realtà che ha finito con il falsare addirittura tutto un campionato (Promozione -Girone <> stagione 2005/2006). Purtroppo l'accertamento della verità dei fatti si è maturato ed acquisito nelle ultime gare di quel campionato, permettendo solo di adottare provvedimenti disciplinari relativamente per quelle gare per le quali i tempi tecnici previsti dalla Carte Federali lo permettevano; la responsabilità nascente dai fatti posti in essere non si pone in dubbio sia a carico della società, che dei soggetti interessati; tant'è che conosciuta la realtà illegalmente posta in essere, questa Commissione Disciplinare, tra i provvedimenti assunti, ha annullato tutti i tesseramenti dei calciatori interessati perché illegittimi, dandone debita comunicazione all'Ufficio centrale Tesseramenti di Roma; nel prendere atto che la sig.ra Di Grande Francesca non è più tesserata in seno alla F.I.G.C., va disattesa la richiesta di non responsabilità avanzata dagli odierni rappresentanti della società inquisita perché, anche se nuovi rispetto ai dirigenti in carico all'epoca dei fatti contestati, rispondono delle responsabilità statuite, come sopra indicate, stante che qualsivoglia nuova Dirigenza di una società acquisisce ed eredita attività positive e negative poste in essere dalla stessa società”. Alla stregua di tali valutazioni, la Commissione Disciplinare giudicava la A.S.D. Megara Augusta F.C. “responsabile del capo di imputazione di cui all'atto di rinvio a giudizio”, con “la penalizzazione di 10 punti nella classifica di competenza, stagione 2006/2007 e l'ammenda di € 2.500,00”. Con il medesimo provvedimento, la Commissione irrogava la sanzione della “inibizione a tesserarsi presso la F.I.G.C. per anni 5 a carico della sig.ra Di Grande Francesca, non più Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C., perché dimissionaria fin dall'ottobre 2005, ed oggi non più tesserata”; riteneva “il signor Puglisi Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Megara Augusta F.C., responsabile del capo di imputazione, specificato e notificato come da atto di rinvio a giudizio, infliggendogli l'inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 5, con proposta di radiazione qualora al termine dell'inibizione lo stesso richiedesse nuovo tesseramento”; infliggeva “ai n. 8 già calciatori tesserati dalla A.S.D. Megara Augusta F.C., meglio in premessa singolarmente e nominativamente indicati, il cui tesseramento è stato già revocato da questa Commissione Disciplinare (vedi del 16.5.2006) in applicazione dell'art. 42 p. 1 comma a) N.O.I.F., la inibizione a tesserarsi in seno alla F.I.G.C. per anni 4”. Il presidente attualmente in carica della A.S.D. Megara Augusta F.C. – con atto di appello spedito il 23.10.2006 – non ha contestato i fatti a questa addebitati, ma – come già in primo grado – ha sostenuto che “la nuova dirigenza, subentrata nella gestione della sopraccitata società sportiva ha avuto sin dall’inizio il chiaro intento di trasferire il titolo sportivo da Augusta a Canicattini Bagni (Siracusa), essendo tutti i dirigenti residenti a Canicattini Bagni e desiderosi di far rinascere il glorioso sodalizio giallo-rosso. Purtroppo, a causa di un leggero ritardo, non ci è stato consentito il cambio della denominazione sociale della squadra in A.S.D. Canicattini. Durante il periodo di interessamento dell’attuale dirigenza per rilevare e subentrare nell’A.S.D. Megara F.C. non si era a conoscenza delle vicende verificatesi nella scorsa stagione sportiva e soprattutto si era all’oscuro delle relative pendenze verso gli organi federali. Inoltre va aggiunto che la neo-società ha sostenuto e sta ancora sostenendo considerevoli spese di gestione e che la penalità inflitta dalla Commissione Disciplinare crea notevolissime difficoltà economiche. Ribadendo la totale estraneità ai fatti contestati dalla Commissione Disciplinare, avvalorata dalla nuova collocazione della sede per la corrispondenza, della scelta del campo di gioco (Canicattini Bagni e non Augusta), dalla formazione di un nuovo gruppo dirigenziale formato da soli cittadini di Canicattini Bagni, ed infine dal nuovo assetto atletico che rispetto alla passata stagione è totalmente cambiato, riponiamo la massima fiducia nella giustizia sportiva, affinché si ottenga un esito diverso e favorevole. Tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto, avverso il provvedimento disciplinare proponeappello e chiede l’annullamento o la notevole delle sanzioni assunte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia”. A sua volta il signor Francesco Puglisi, con “memoria difensiva” spedita il 25.10.2006, qualificandosi “ex Presidente dell’A.S.D. Megara Augusta F.C., sottoposto ad inibizione a tesserarsi per anni cinque con proposta di radiazione qualora al termine della inibizione richiedesse nuovo tesseramento, da parte della Commissione Disciplinare apparsa nel Com. Uff. n. 20 della F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sicilia, del 18.10.2006”, ha dichiarato di volere “proporre le proprie difese, basandole anche sulla lettura delle motivazioni ancora non pubblicate, né notificate. Pertanto, rientrando nei tempi previsti dalle N.O.I.F., resta in attesa delle suddette motivazioni per appellarsi alle decisioni assunte dalla predetta Commissione Disciplinare affinché la Spett.le C.A.F. possa emettere decisione conforme a giustizia”. I preannunciati motivi non sono stati successivamente trasmessi dal Puglisi, ad onta dell’avvenuta notifica del provvedimento impugnato. La Commissione di Appello Federale ha, quindi, fissato il dibattimento per il giorno 26.3.2006, dandone comunicazione nelle forme di rito alle parti. Sono comparsi, pertanto, – oltre al rappresentante della Procura Federale – solo i rappresentanti dell’A.S.D. Megara Augusta F.C., mentre è risultato assente il sig. Francesco Puglisi. Il Vice Procuratore Federale ha concluso per il rigetto di entrambi gli appelli, mentre la A.S.D. Megara Augusta F.C., ha chiesto l’accoglimento del gravame. La Corte d’Appello Federale, riuniti i procedimenti n. 65 – ad istanza del signor Francesco Puglisi - e n. 66 – ad istanza della A.S.D. Megara Augusta F.C. –, perché aventi ad oggetto il medesimo provvedimento e gli stessi fatti, ritiene di dovere dichiarare inammissibile il gravame del primo – perché non formalizzato, ma solo preannunciato, e privo di motivi – e di accogliere in parte il gravame della A.S.D. Megara Augusta F.C.. Al riguardo, va osservato che la decisione della Commissione Disciplinare è correttamente ed adeguatamente motivata in ordine alla gravità dei fatti, che hanno dato luogo ai deferimenti de quibus, ammessi dalla stessa A.S.D. Megara Augusta F.C., e, quindi, le variazioni intervenute nella compagine degli associati e della dirigenza della stessa non possono essere addotte come esimente per contestare l’affermata responsabilità della ricorrente. L’uso – addirittura – di certificati di cittadinanza falsi, al fine di ottenere il tesseramento dei calciatori Silvio Zambiasi e Robinson Peris Marques De Oliveira, oltre che le altre violazioni, in precedenza descritte, pure commesse al fine di alterare lo status degli altri giocatori innanzi indicati, hanno ovviamente influito in misura rilevantissima sulla regolarità del campionato disputato dalla A.S.D. Megara Augusta F.C. – come giustamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare siciliana - e, pertanto, non consentono di escludere le responsabilità dirette ed oggettive di questa solo perchè la nuova compagine non aveva avuto alcuna notizia dei fatti, oggetto del presente procedimento, in precedenza commessi dai dirigenti del tempo. Non è possibile ritenere che le dedotte sostituzioni dei dirigenti, l’ingresso di nuovi associati e le dimissioni dei precedenti componenti della compagine associativa abbiano dato vita ad un diverso ente, che non può essere chiamato a rispondere dei fatti anteriormente posti in essere. Del resto, la pacifica circostanza dell’avvenuto utilizzo del “titolo sportivo”, ab origine appartenente all’Associazione ricorrente, dimostra che non v’è stata alcuna soluzione di continuità nelle attività della stessa e, pertanto, la richiesta di annullamento della decisione impugnata non può essere accolta. Per questi motivi la C.A.F. riuniti i reclami n. 1) e 2): - dichiara inammissibile il reclamo presentato dal Signor Puglisi Francesco ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., perché privo di motivazioni nonché redatto in forma generica e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - accoglie parzialmente l’appello presentato dall’A.S.D. Megara Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) e per l’effetto riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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