F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 4. RECLAMO F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SANTARELLI SAUL, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 23.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 4. RECLAMO F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SANTARELLI SAUL, A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 23.3.2007) Con reclamo 25.3.2007, ritualmente proposto, il F.C. Messina Peloro ha impugnato la delibera del 22.3.2007 (Com. Uff. n. 21/D, stagione sportiva 2006/2007) della Commissione Tesseramenti in ordine alla richiesta di tesseramento del calciatore Santarelli Saul non accolta poiché il deposito della relativa variazione era da considerarsi avvenuto al di fuori della previsione temporale utile (31.1.2007). Precisava la reclamante che: a) il 15.3.2007 era stata sottoscritta la variazione di tesseramento n. 1305 con il Santarelli in uno con il contratto da calciatore professionista n. 2566 a valere dal 15.3.2007 sino al 30.6.2007; b) la documentazione era stata depositata presso la Lega Nazionale Professionisti il giorno 16 successivo; c) con nota del 16.3.2007, a firma del Sig. Marco Brunelli, la Lega Nazionale Professionisti aveva richiesto alla F.I.G.C. una pronuncia idi interpretazione della norma; d) il 22.3.2007 la Commissione Tesseramenti aveva giudicato nel senso che la variazione di tesseramento era da considerarsi avvenuta al di fuori della previsione temporale utile. Rilevava, altresì, la reclamante che il rapporto contrattuale tra il Santarelli e l’A.C. Forlì S.r.l., valido al 7.1.2006 sino al 30.3.2006, era stato risolto consensualmente con conseguente svincolo del calciatore a far data dal 15.3.2006 ed ancor più dal 30.6.2006 al termine della stagione sportiva 2005/2006. Ciò premesso la C.A.F., condividendo le motivazioni espresse dalla reclamante, osserva che la fattispecie è regolata dall’art. 117 N.O.I.F., comma 3, per cui il Santarelli, risultando svincolato al termine della stagione sportiva precedente (2005/2006) era libero di tesserarsi a decorrere dal 1.7.2006 fino al 31.3.2007 come statuito dal disposto di cui all’art. 39, commi 1 e-3, N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 190/A – F.I.G.C. – del 13.3.2005. E’, pertanto, non corretta la determinazione della Commissione Tesseramenti che, in applicazione del Com. Uff. n° 181/A F.I.G.C. del 31.3.2006, ha erroneamente divisato che il Santarelli “poteva tesserarsi esclusivamente fino alla data del 31.1.2007”, Com. Uff. che, quindi, non è applicabile al caso di specie posto che ha disciplinato ipotesi che avrebbero potuto verificarsi nella stagione sportiva successiva 2006/2007. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina, per l’effetto annulla la decisione impugnata e dichiara il calciatore Santarelli Saul tesserabile fino alla data del 31.3.2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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