F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 7. RECLAMO A.S. ALIMENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO LOCO COLLESANO/ALIMENA DEL 27.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 7. RECLAMO A.S. ALIMENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO LOCO COLLESANO/ALIMENA DEL 27.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007) Con atto di impugnazione in data 28.2.2007, l’A.S. Alimena si duole innanzi a questa Commissione d’Appello Federale della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la quale, confermandosi la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Palermo pubblicata il 17.2.2007 (che aveva rigettato il reclamo con cui la ricorrente – in relazione alla gara Pro Loco Collesano-Alimena, valida per il Campionato di 3° Categoria, Girone B, Palermo – sollecitava la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, a carico della società Pro Loco Collesano, per avere questa iscritto in distinta più di n. 3 calciatori “fuori quota”, ossia nati prima dell’ 1.1.1976), veniva respinto l’appello proposto da essa A.S. Alimena. Deduce la A.S. Alimena la violazione della norma del Com. Uff. n. 1 del 19.7.2006 del Comitato Provinciale di Palermo, ove viene stabilito che “sulla distinta presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo tre calciatori nati prima dell’1.1.1974, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara” (precisando, la ricorrente medesima che per la stagione sportiva 2006-2007 il termine è dell’1.1.1976). Aggiunge la ricorrente che lo spirito “della citata disposizione è stato sempre inteso nel senso di prevedere che la distinta da consegnare all’arbitro prima della partita debba contenere l’indicazione di un numero non superiore a tre giocatori “fuori quota”, a prescindere dal loro utilizzo o meno nel corso della partita”, citando a sostegno una precedente decisione del medesimo Giudice Sportivo di Palermo in relazione alla gara Nuovalia-Alimena del 17.10.2004: La censura è infondata. Invero, contrariamente a quando dedotto in ricorso, dal Com. Uff. n. 1 del 19.7.2006 del Comitato Provinciale di Palermo – che richiama testualmente il Com. Uff. del Comitato Regionale Sicilia n. 1 dell’1.7.2006 - , si trae chiaramente che ciò che si vuole inibire non è la mera indicazione in distinta di un numero di calciatori cd. “fuori quota” superiore a tre, bensì l’effettivo impiego durante la gara di un siffatto numero. Tanto si deduce in modo univoco dal richiamo, nel testo dei due – conformi – Com. Uff. appena citati, alla possibilità di “impiego” nella gara di calciatori “fuori quota” ed al relativo limite (di “impiego”) di tre, laddove non v’è alcun riferimento né diretto né indiretto a limiti di iscrizione, nella distinta, di tale tipologia di calciatori. Se ne deve arguire, sul piano logico, che si sia voluto consentire di indicare in distinta –di calciatori “fuori quota”- anche un numero superiore a tre, salvo ad impiegarne (anche attraverso l’eventuale sostituzione degli stessi) non più di tre contestualmente durante la stessa gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Alimena di Alimena (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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