F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 11. RECLAMO SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 52 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 75/C del 10.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 26/03/2007 11. RECLAMO SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 52 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 75/C del 10.11.2006) La C.A.F. ritenuto che nel giudizio instaurato con il ricorso proposto dalla Soc. Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari avverso l’intestato provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, all’esito della riunione del 21.12.2006, ha ravvisato la necessità di acquisire più chiari elementi di giudizio; in particolare, tali elementi – a tenore dell’ordinanza indirizzata alla Lega Professionisti Serie C, pubblicata nel Com. Uff. C.A.F. n. 27/C del 22.12.2006 – dovevano essere contenuti in un “prospetto riepilogativo cronologico corredato della relativa documentazione – delle fideiussioni depositate dalla società reclamante, con l’imputazione del titolo per il quale ciascuna è stata resa in rapporto agli obblighi normativi ad essa incombenti, indicando le relative violazioni in termini sia quantitativi che temporali, tenuto conto anche di quanto contenuto nella nota della società in data 27 settembre 2006, trasmessa alla Lega Professionisti Serie C il successivo 29 settembre”; a riscontro dell’ordinanza la Lega Professionisti Serie C ha inviato in data 2.3.2007 nuovamente la corrispondenza intercorsa con la Sassari Torres 1903 S.r.l., senza però fornire quegli elementi di dettaglio e quel prospetto comparativo che consentisse a questa Commissione di avere piena e puntuale contezza delle eventuali violazioni commesse dalla società poi deferita e, soprattutto, del riferimento prescrittivo al quale ciascuna di tali violazioni fosse riferita, cioè se collegate alle disposizioni dell’art. 52 N.O.I.F. e/o a quelle del C.U. 181/A della F.I.G.C.; che, dunque, le esigenze conoscitive rilevate il 21.12.2006 non risultano essere state soddisfatte dal riscontro ricevuto, né – ovviamente – è nel frattempo venuta meno la necessità della Commissione di possedere gli adeguati elementi di giudizio che – con l’ordinanza del 21.12.2006 – aveva inteso procurarsi; considerato che, per le finalità sin qui riepilogate, la C.A.F. reputa necessario provvedere all’acquisizione dei suddetti elementi avvalendosi della Procura Federale, perché provveda per il tramite dell’Ufficio Indagini, P.Q.M. dispone che l’ordinanza adottata nella seduta del 21.12.2006, e pubblicata nel Com. Uff. C.A.F. n. 27/C del 22.12.2006, con riferimento al giudizio iscritto al n. 89 del registro di segreteria C.A.F., sia eseguita dalla Procura Federale, avvalendosi dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Riserva, all’esito, ogni ulteriore pronuncia.
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