F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PRINCIPE FEDERICO, Arbitro Effettivo per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 3 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PRINCIPE FEDERICO, Arbitro Effettivo per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 3 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri. In data 13.2.2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione di Appello Federale il signor Federico Principe, tesserato con la qualifica di Arbitro iscritto alla Sezione A.I.A. di Napoli, poiché egli aveva pubblicizzato la propria disponibilità ad arbitrare gare non autorizzate dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 3 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri. Chiamato a giustificare la propria condotta, il signor Principe asseriva di non essere al corrente, al tempo dei fatti, del divieto di arbitrare gare non autorizzate anche dopo la fine della stagione, di aver dato la propria disponibilità solo per un periodo limitato e di non avere, nei fatti, arbitrato alcuna partita non autorizzata. Il deferimento, tuttavia, veniva disposto ugualmente, sulla scorta delle conclusioni degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, in base alle quali l’ammissione del signor Principe relativamente alla condotta in violazione del C.G.S. e del Regolamento A.I.A., non poteva essere mitigata dalla sua ignoranza relativamente a tali norme, né dal fatto che concretamente egli non avesse arbitrato alcuna gara non autorizzata, essendo questa circostanza non verificabile. In accoglimento del deferimento da parte della Procura Federale, riconosciute le responsabilità del deferito, valutata la buona fede che ha improntato la condotta dello stesso e valutate le altre circostanze del caso, questa Commissione d’Appello Federale pensa che il deferimento meriti accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Federico Principe la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 3.
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