F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 7. RECLAMO SIG. MARCONCINI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 9.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 05/04/2007 7. RECLAMO SIG. MARCONCINI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 9.2.2007) Ritenuto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D., con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 42 del 24.1.2007 ha comminato al signor Nicola Marconcini, dirigente della U.S. Pontedera, l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 30.6.2007, per offese reiterate profferite nei confronti dell’arbitro al termine della gara del Campionato Juniores Dilettanti del Comitato Regionale Toscano San Gimignano/Pontedera, svoltasi in data 20.1.2007, nonché per avere bloccato con il piede la porta dello spogliatoio ed aver afferrato con una mano il polso dell’arbitro stesso, offendendolo nuovamente dopo che questi si era liberato e per averlo minacciato fino a quando questi non è riuscito, con l’aiuto di un dirigente della società ospitante, a raggiungere la propria autovettura; - che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale L.N.D., con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 115, in data 9.2.2007, ha respinto il ricorso proposto dalla U.S. Pontedera avverso il provvedimento del Giudice Sportivo ed ha esteso la sanzione nei confronti del Marconcini a tutto il 31.12.2007; - che avverso siffatta decisione la U.S. Pontedera ha proposto appello innanzi a questa Corte, affermando l’illegittimità del provvedimento della Commissione Disciplinare, in quanto assunto senza aver ottemperato all’obbligo di ascoltare il tesserato, che tale richiesta aveva chiaramente formulata nel gravame; - considerato che, effettivamente, dalla lettura del reclamo proposto dalla U.S. Pontedera alla Commissione Disciplinare si evince in modo chiaro ed incontroverso che l’audizione personale del Marconcini fosse stata richiesta, mentre dalla lettura dei motivi della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare appellata non vi è traccia della avvenuta audizione del tesserato, né – peraltro ed incidenter tantum – risultano esplicitati i motivi in base ai quali tale audizione non sia stata effettuata; - che il motivo d’appello dedotto dalla U.S. Pontedera è fondato e deve essere accolto, in quanto: - a tenore dell’art. 30, comma 5, C.G.S., “è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo”; - a tenore dell’art. 33, comma 5, ultimo periodo, C.G.S., la C.A.F. se “rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”; - che, dunque, nel caso in esame risulta verificata la fattispecie tipizzata dalla disposizione contenuta nell’art. 33 CGS innanzi riepilogata e che, conseguentemente, sussistono le ragioni affermate dall’appellante per annullare la decisione impugnata e rinviare la controversia alla cognizione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale L.N.D. per l’esame del merito, effettuata la richiesta audizione personale del tesserato. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso presentato dal Sig. Marconcini Nicola, annulla l’impugnata delibera per violazione del principio del contraddittorio e, per l’effetto, rinvia alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale per nuovo esame del merito. Dispone la restituzione della tassa.
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