F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 1. RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE DR. FRANCO COMBI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 43 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) 2. RECLAMO DEL DR. COMBI FRANCO MEDICO SOCIALE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 1. RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE DR. FRANCO COMBI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 43 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) 2. RECLAMO DEL DR. COMBI FRANCO MEDICO SOCIALE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) Con provvedimento del 29.1.2007 il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Dott. Franco Combi, medico sociale della società Internazionale per rispondere della violazione degli obblighi e adempimenti sanitari di cui agli artt. 43 e segg. delle N.O.I.F. e la società Internazionale per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., addebitando agli stessi, con riferimento al calciatore Simone Brunelli, acquistato dalla società A.C. Milan alla fine del mese di giugno 2003 e in seguito ceduto in prestito nelle stagioni 2003/2004 e 2005 alle società Pro Sesto e Vis Pesaro, di non avere correttamente assistito il proprio tesserato, garantendogli le cure mediche necessarie in occasione del secondo infortunio subito dal Brunelli dall’agosto 2004. In particolare a far tempo dal 30.6.2005 e fino all’aprile 2006, quando il calciatore alla scadenza del contratto di cessione temporanea alla società Vis Pesaro era rientrato nei quadri della società Internazionale, titolare del rapporto contrattuale. La Commissione Disciplinare nella seduta del 26.3.2007, ritenuta la responsabilità disciplinare del Dott. Franco Combi per la violazione degli obblighi e adempimenti sanitari di cui agli artt. 43 e segg. delle N.O.I.F. e la società Internazionale per responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 C.G.S. infliggeva al primo la sanzione sportiva di mesi due di squalifica e alla società l’ammenda di € 10.000,00. Avverso entrambe le decisioni hanno proposto separati ricorsi a questa Commissione d’Appello Federale il Dott. Franco Combi e la società Intrnazionale. Con il reclamo il Combi sostiene a sua discolpa che l’obbligo della sorveglianza sanitaria dell’atleta sancito dall’art. 43 comma 3 N.O.I.F. non sussisteva nei suoi confronti poichè il Brunelli nella primavera del 2005, formalmente in servizio alla Vis Pesaro aveva deciso di smettere con il calcio e successivamente di non essere mai stato a conoscenza delle vicende contrattuali del Brunelli, sicchè nel luglio 2005 egli non era a conoscenza che il calciatore fosse un tesserato della società. Il Combi lamenta altresì la carente motivazione della decisione impugnata circa i parametri di commisurazione della pena. La società ricorrente a sua volta, oltre che riproporre le difese svolte dal suo medico sociale, aggiunge che a norma dell’art. 44 N.O.I.F. non aveva alcun obbligo di sottoporre il Brunelli alle visite e accertamenti sanitari dal momento che il calciatore nel luglio 2005 non era stato convocato in ritiro per sua espressa volontà. In ordine ai parametri di commisurazione della pena deduce altresì che non è estensibile alla società il breve inciso ”tenuto conto del periodo di riferimento della condotta antidoverosa”. I due ricorsi in considerazione della connessione oggettiva che sussiste tra loro vanno riuniti ed esaminati congiuntamente. Osserva la Commissione che le argomentazioni difensive del Dott. Combi non possono essere condivise. La Commissione Disciplinare ha correttamente individuato sotto il profilo temporale e sostanziale l’epoca in cui si è consumata la condotta antigiuridica del medico sociale della società Internazionale e cioè con riferimento al periodo luglio 2005 - aprile 2006 allorchè il Brunelli alla scadenza del prestito gratuito in favore della società Vis Pesaro dopo essere rientrato nella piena ed esclusiva disponibilità della società titolare del rapporto contrattuale non è stato sottoposto ad alcuno accertamento sanitario. La circostanza che il Brunelli avrebbe opposto la sua inidoneità fisica alla ripresa della attività sportiva e il rifiuto di trasmettere le cartelle cliniche relative al secondo infortunio sofferto nell’agosto 2004 non escludono il completo disinteresse della società nei confronti del proprio calciatore, che soltanto a seguito della diffida inoltrata a mezzo del proprio legale venne sottoposto alle opportune visite mediche nell’aprile dell’anno 2006. La giustificazione addotta dal Dott. Combi che il calciatore non venne sottoposto alle visite mediche o addirittura di non essere nelle condizioni di sapere che il Brunelli era un tesserato dell’Internazionale (ricorso ex art. 33 C.G.S., pag. 6) rivela appieno la inconsistenza della tesi difensiva dell’incolpato in quanto non ha bisogno di dimostrazione che il discrimine posto dall’art. 43 e segg. N.O.I.F. è dato dal tesseramento e non dalla convocazione per l’impiego di competenza. Infatti il bene giuridico protetto dalla norma non è costituito dall’interesse della società alle migliori prestazioni sportive del proprio tesserato, ma soprattutto la tutela della salute degli atleti, assicurando l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa federale in materia. E’ del tutto inoppugnabile quindi che il medico sociale responsabile all’epoca dei fatti per la società Internazionale Dott. Combi, con riferimento al periodo luglio 2005 - aprile 2006, non prestò osservanza agli obblighi derivanti dal suo incarico nei confronti del Brunelli, tesserato della società e tuttora iscritto nei suoi bilanci societari, incorrendo nei contestati rilievi disciplinari. Infine non sussiste alcun difetto di motivazione in ordine ai parametri di commisurazione della pena in quanto la Commissione Disciplinare ha tenuto presenti due elementi fondanti nella determinazione della sanzione e cioè le modalità della condotta antigiuridica e il non breve periodo di riferimento. Altrettanto infondato è il ricorso della società F.C. Internazionale, considerata la natura dell’addebito perfettamente speculare a quella del suo medico sociale e non sussistendo la denunciata omissione della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Commissione Disciplinare ai fini del trattamento sanzionatorio ha utilizzato, sia per il medico sociale che per la società, indicandoli per entrambi, gli stessi parametri di commisurazione e cioè le modalità e il periodo di riferimento della condotta antidoverosa. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli n. 1) e 2): respinge il reclamo proposto dalla F.C. Internazionale di Milano; respinge il reclamo proposto dal Dottor Combi Franco. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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