F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 15. RECLAMO G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 35 IN CLASSIFICA NEL CORRENTE CAMPIONATO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE/A.S.D. CARPE DIEM DEL 18.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 120 del 13.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 15. RECLAMO G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 35 IN CLASSIFICA NEL CORRENTE CAMPIONATO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE/A.S.D. CARPE DIEM DEL 18.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 120 del 13.3.2007) Con atto di appello, ritualmente proposto in data 19.3.2007, la G.S. Citrarum Calcio a Cinque ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 120 del 13.3.2007, relativo alle sanzioni della penalizzazione di 35 punti in classifica nel corrente campionato, della squalifica del campo di gioco per 5 giornate effettive di gara con obbligo di disputarle a porte chiuse, con conferma della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare aveva parzialmente accolto il reclamo della G.S. Citrarum Calcio a Cinque avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 104 del 21.2.2007 che aveva inflitto alla società reclamante per i fatti accaduti al termine della gara con la A.S.D. Carpe Diem del Campionato di Calcio a Cinque “Serie C2”, disputata il 17.2.2007 sul campo della G.S. Citrarum Calcio a Cinque e conclusasi con il punteggio di 4 a 6 in favore della A.D.S. Carpe Diem, le sanzioni dell’esclusione dal Campionato di competenza e dell’ammenda di €. 1.000,00. Nel reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo la G.S. Citrarum Calcio a Cinque aveva dedotto che non poteva essere ritenuta responsabile dei fatti accaduti in quanto l’aggressione dell’arbitro era avvenuta al termine della gara, che l’aggressione era stata la conseguenza del comportamento sfavorevole alla società reclamante, tenuto dall’arbitro durante la gara; in ogni caso, la G.S. Citrarum Calcio a Cinque lamentava l’eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare nella decisione impugnata escludeva che le manifestazioni di violenza, non contestate, potessero qualificarsi come fatti svincolati dal contesto della gara, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S. le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato dei propri sostenitori non solo “durante la gara”, ma anche “in occasione della gara”, sicché la società reclamante doveva essere ritenuta responsabile per i fatti accaduti subito dopo il termine della gara. In secondo luogo, la Commissione Disciplinare rilevava che il comportamento dei sostenitori della società reclamante, concretizzantesi in ripetute aggressioni all’arbitro che aveva riportato lesioni fisiche che solo casualmente non avevano avuto conseguenze più gravi, non si sarebbe giustificato neanche nell’ipotesi di errori arbitrali nella direzione della gara (che, peraltro, non vi erano stati nel caso di specie). In terzo luogo, la Commissione Disciplinare evidenziava l’eccezionale gravità dei fatti che giustificava una sanzione corrispondente. Stante la gravità dell’accaduto e del comportamento dei sostenitori della società reclamante, che concretava l’ipotesi specifica di cui al comma 3 dell’art. 11 C.G.S., la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della delibera del Giudice Sportivo, riteneva adeguata la penalizzazione di 35 punti in classifica nel corrente campionato, con squalifica del campo di gioco per cinque giornate effettive di gara con obbligo di disputarle a porte chiuse. Confermava la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 e disponeva l’incameramento della tassa di reclamo. Con il ricorso del 19.3.2007, articolato in tre motivi, la G.S. Citrarum Calcio a Cinque censura la decisione della Commissione Disciplinare lamentando con il primo motivo l’illegittimità della decisione stessa “per illogità manifesta e perché fondata su dati inesatti e/o inesistenti, soprattutto in punto di momento storico di accadimento del fatto”; con il secondo motivo la società reclamante lamenta l’illegittimità della decisione impugnata “per insussistenza probatoria della violenza per come riferita dall’arbitro”; con il terzo motivo la G.S. Citrarum Calcio a Cinque denuncia l’illegittimità della decisione impugnata perché il provvedimento adottato appare “sproporzionato nella entità della pena per come globalmente inflitta”. Nessuna delle censure mosse alla decisione della Commissione Disciplinare risulta fondata. Non sussiste, infatti, nessuno dei motivi di illegittimità del provvedimento impugnato. La decisione della Commissione Disciplinare è congruamente motivata e immune da vizi logici. Dalla stessa esposizione dei fatti emerge con evidenza solare l’infondatezza del ricorso. Infatti, la Commissione Disciplinare ha correttamente applicato al caso in esame l’art. 11, comma 3, ultima parte, C.G.S. in forza del quale le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato dei propri sostenitori anche “in occasione della gara” e non soltanto “durante la gara”. Poiché risulta pacifico in atti che i fatti addebitati ai sostenitori della società ricorrente siano avvenuti subito dopo il termine della gara, che è altrettanto pacifica in atti la gravità del comportamento dei sostenitori della società ricorrente come risulta dal referto dell’arbitro e dal referto medico, la Commissione Disciplinare, nel ritenere la G.S. Citrarum Calcio a Cinque responsabile a titolo di responsabilità oggettiva, non ha violato alcuna disposizione del C.G.S., anzi ha fatto una corretta applicazione dell’art. 11, comma 3, ultima parte, C.G.S., sicché non merita alcuna censura da parte dell’odierna ricorrente, neanche per quanto riguarda l’entità delle sanzioni complessivamente inflitte che appare adeguata in relazione alla gravità dei fatti accaduti, che oltre tutto sono incontestati. Il ricorso della G.S. Citrarum Calcio a Cinque è in punto di diritto del tutto infondato e, in quanto tale, deve essere respinto. Il rigetto del ricorso comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S. Citrarum Calcio a Cinque di Cetraro Marina (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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