F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 16. RICORSO PER REVOCAZIONE, EX ART. 35 C.G.S. DELL’U.S. POLIGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. POLIGNANO/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 6.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 323 del 17.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 16. RICORSO PER REVOCAZIONE, EX ART. 35 C.G.S. DELL’U.S. POLIGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. POLIGNANO/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 6.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 323 del 17.1.2007) Con atto del 9.3.2007 la società Polignano Calcio a 5 proponeva reclamo per revocazione, ex art. 35 C.G.S., avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva, in data 14.2.2007, respinto il reclamo dell’odierna appellante in merito al risultato della gara indicata in epigrafe. La controparte, ritualmente, proponeva controdeduzioni. All’apertura del dibattimento, presenti le parti, il rappresentante della controparte G.S. Giovinazzo, avv. Galli, richiedeva alla Commissione l’estromissione dal dibattimento del rappresentante della società Polignano, in quanto nei motivi di reclamo non era stata formulata richiesta di essere ascoltati. La C.A.F. accoglieva l’eccezione preliminare. L’appellante fonda l’odierna revocazione sulla delibera della Commissione Tesseramenti che, con Com. Uff. 18/D aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Tadei Da Silva in favore della società Giovinazzo Calcio a Cinque. Osserva la C.A.F. che avverso il provvedimento del Giudice Sportivo è stato poi proposto dalla società Polignano ricorso alla Commissione Disciplinare; il provvedimento susseguente è stato di inammissibilità per vizi procedurali. Quindi il vero provvedimento impugnato con l’attuale ricorso per revocazione è da considerarsi quest’ultimo, ma il C.G.S. non consente di sanare una declaratoria di inammissibilità con successivo – come nel caso che ci riguarda – ricorso per revocazione. Il ricorso è pertanto inammissibile Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue l’inibizione di ulteriore esame da parte della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’U.S. Polignao Calcio a 5 di Polignano a Mare (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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