F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 18. RECLAMO A.S. REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI/FUTSAL CLUB S. MARIA DEL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 del 3.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 18. RECLAMO A.S. REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI/FUTSAL CLUB S. MARIA DEL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 del 3.4.2007) Con atto spedito il 4.4.2007 la società AS Real Reggio Tremulini, proponeva reclamo avverso il deliberato dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. 567 del 3.4.2007 che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 565 in data 2.4.2007. E’ la stessa reclamante che riconosce la correttezza procedurale e normativa della decisione impugnata, mentre non sono assolutamente condivisibili le motivazioni poste a sostegno del proposto reclamo. Le modalità di impugnazione sono aspetti formali del processo che debbono essere rigorosamente osservati ed in alcun caso superati o pretermessi. Le reclamate, invocando il proprio diritto alla difesa, omette oltretutto di considerare che le violazioni poste in essere violano l’altrui difesa. Peraltro, di tutte le circostanze dedotte a sostegno del reclamo, la reclamante non da nessuna congruente prova, per cui allo stato, ritenendo che debbono ritenersi violate le norme procedurali di introduzione dell’appello innanzi alla Commissione Disciplinare (e ciò a voler tacere la circostanza che anche il Giudice Sportivo aveva dichiarato a sua volta altra pregressa autonoma inammissibilità) devesi ritenere infondato il reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Real Reggio Tremulini C5 di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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