F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 4. RECLAMO DOTT. TAVANA RODOLFO GIÀ TESSERATO A.C. MILAN S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) 5. RECLAMO DOTT. SALA MASSIMILIANO TESSERATO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) 6. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’A.C. MILAN PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI DOTT. TAVANA RODOLFO E DOTT. SALA MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 4. RECLAMO DOTT. TAVANA RODOLFO GIÀ TESSERATO A.C. MILAN S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 - Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) 5. RECLAMO DOTT. SALA MASSIMILIANO TESSERATO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 - Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) 6. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’A.C. MILAN PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 44 N.O.I.F. ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI DOTT. TAVANA RODOLFO E DOTT. SALA MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007) Con provvedimento del 23.1.2007 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare i sigg.Rodolfo Tavana,medico sociale della società A.C.Milan per la stagione calcistica 2002/2003 e Massimiliano Sala medico sociale della stessa società per le stagioni calcistiche successive, per la violazione dell’art. 44 N.O.I.F. e della normativa ivi richiamata, in relazione agli obblighi di sottoporre gli atleti agli accertamenti clinici diagnostici,al mancato aggiornamento della scheda sanitaria del calciatore Simone Brunelli,nonchè per l’omessa trasmissione della sua cartella clinica al medico sociale della società di destinazione all’atto del trasferimento. La società Milan per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S. per le condotte rispettivamente ascritte ai propri medici sociali. La Commissione Disciplinare all’esito del procedimento di primo grado con decisione pubbicata sul Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007, dichiarava i Dott.ri Rodolfo Tavana e Massimiliano Sala responsabili delle violazioni ad essi ascritte impartendo loro la sanzione sportiva di mesi uno disqualifica. Deliberava invece di non dover procedere nei confronti dell’A.C. Milan per intervenuta prescrizione. Avverso tali decisioni hanno proposto separati ricorsi a questa Commissione d’Appello Federale, rispettivamente Rodolfo Tavana, Massimiliano Sala e il Procuratore Federale. Osserva preliminarmente la C.A.F.che i ricorsi in considerazione della stretta connessione oggettiva e soggettiva che sussiste tra loro vanno riuniti ed esaminati congiuntamente. Il Dott. Tavana ha reiterato in questa sede l’eccezione di difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva proposta senza successo dinanzi al primo giudice, sostenendo che se la ratio della perpetuatio jurisdictionis è quella di impedire che il convenuto attraverso comportamenti elusivi della competenza o della giurisdizione posti in essere dopo l’inizio del processo si sottragga alla giustizia nel suo caso non sarebbe stato posto in essere alcun comportamento elusivo dal momento che egli circa quattro anni addietro si era dimesso dalla carica di medico sociale del Milan. La C.A.F. non ritiene di doversi discostare dalla decisione adottata dalla Commissione Disciplinare che è conforme all’indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione e della stessa Corte Federale che ha confermato anche recentemente tale orientamento nel procedimento nei confronti di Moggi ed altri (Com. Uff. n. 2 2006/2007) sul rilievo della assoluta inefficacia delle dimissioni presentate anteriormente al deferimento,in quanto tale elemento cronologico non riesce a determinare l’effetto preclusivo della eventuale riammissione in ambito federale, alla luce della specifica disposizione dell’art. 36 comma 7 N.O.I.F.. Nel merito il ricorso del Dott. Tavana è infondato e pertanto deve essere rigettato. La Commissione Disciplinare ha correttamente rilevato che la normativa federale dettata per la tutela della salute dei calciatori professionisti, delineando la tipologia degli obblighi sanitari del medico sociale secondo precise e specifiche modalità, ha ristretto ogni spazi interpretativo. Cosic chè resta provata la responsabilità del sanitario ogni qualvolta la sua condotta non risulta conforme agli standard normativi richiesti, anche se nel loro contenuto minimo. Nella fattispecie i rilievi disciplinari a carico del Dott. Tavana concernono il mancato aggiornamento della scheda sanitaria del calciatore Simone Brunelli,che avrebbe dovuto essere aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale, nonchè l’omessa trasmissione della cartella in originale, completa dell’ultimo aggiornamento risalente a non più di otto giorni al medico sociale della società di destinazione all’atto del trasferimento. Entrambi gli addebiti, che la stessa difesa del Tavana non disconosce, giustificandoli come omissioni meramente formali,integrano tuttavia delle fattispecie disciplinari di mera condotta che prescindono dal concreto verificarsi del pregiudizio del bene tutelato dalla norma di riferimento. Per quanto concerne la misura della pena la sanzione inflitta al Dott. Tavana dalla Commissione Disciplinare appare congrua e adeguata alla effettiva consistenza della condotta omissiva. Infine esula dalla competenza di questo organo collegiale di giustizia la declaratoria, richiesta dal ricorrente, circa la decorrenza della sanzione inflittagli. Passando all’esame del ricorso del Dott. Massimiliano Sala osserva la C.A.F. che lo stesso è fondato e merita l’accoglimento. Deduce il ricorrente la sua assoluta estraneità ai fatti contestatigli in quanto come si ricava dal “censimento anno sportivo 2002/2003”relativo all’A.C. Milan, nella Stagione Sportiva nel corso della quale sarebbe stata posta in essere la condotta sportiva addebitatagli (2002/2003) l’unico medico tesserato risultava ed era il Dott. Rodolfo Tavana, cui egli è subentrato soltanto a far tempo dal 3.7.2003. Orbene sta di fatto che gli addebiti contestati concernono la Stagione Sportiva 2002/2003 nel corso della quale sarebbe stata posta in essere la condotta omissiva antiregolamentare, stagione nella quale, come risulta dal censimento sportivo 2002/2003 relativo all’A.C. Milan l’unico medico tesserato risultava essere il Dott. Rodolfo Tavana. Solo a seguito delle sue dimissioni, al termine della stagione l’A.C. Milan ha assunto quale medico sociale il Dott. Sala, richiedendone il tesseramento in data 3.7.2003. Ciò posto, poichè il contratto tra l’A.C. Milan e la società F.C. Internazionale relativo alla cessione del calciatore Simone Brunelli è stato depositato presso la L.N.P. il 27.6.2003, è sufficiente questo preciso e inconfutabile dato cronologico per considerare del tutto evidente l’assoluta estraneità dell’incolpato ai fatti contestati. E’ da escludere infatti che alle pregresse omissioni potesse ovviare il Dott. Sala successivamente, in quanto gli obblighi comportamentali previsti dall’art. 44 N.O.I.F. (aggiornamento della scheda e consegna della stessa al medico della società destinataria del trasferimento) si esauriscono al momento stesso del trasferimento del calciatore e in ogni caso al venir meno del rapporto di lavoro sportivo tra il Brunelli e l’A.C.Milan in data 30.6.2003 e cioè quando il ricorrente non era ancora un tesserato dell’A.C. Milan. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della squalifica. Passando infine all’esame del ricorso proposto dal Procuratore Federale contro la declaratoria di proscioglimento dell’A.C. Milan con riferimento all’operato dei propri tesserati Dott.ri Tavana e Sala, in violazione di quanto stabilito dall’art. 44 N.O.I.F.,per intervenuta prescrizione, il ricorrente deduce che la pronuncia impugnata risulta fondata sull’erroneo presupposto della natura istantanea, anzichè permanente, della condotta omissiva imputabile ai medici sociali Tavana e Sala. Peraltro ad avviso della Procura Federale poichè la condotta illecita riscontrata dalla Commissione Disciplinare nei confronti del Dott. Massimiliano Sala, per la quale è stato condannato, è da collocarsi temporalmente nella Stagione Sportiva 2003/2004, il termine di prescrizione per l’azione disciplinare nei confronti della società A.C.Milan risulta tuttora in corso, in quanto il suo decorso è stato interrotto dal provvedimento formale con il quale in data 4.4.2006 la Procura Federale ha invitato l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. a compiere ogni opportuno accertamento in merito all’esposto presentato dal calciatore Simone Brunelli. Il ricorso del Procuratore Federale è infondato e come tale va rigettato. Osserva la C.A.F. preliminarmente che il contestuale accoglimento del ricorso del Dott. Massimiliano Sala comporta per necessaria conseguenzialità logica il venir meno della tesi accusatoria federale, in quanto in ogni caso, la Stagione Sportiva 2003/2004, per effetto della accertata insussistenza dei fatti contestati al Sala, non può essere considerata come dato temporale utile ai fini del decorso della prescrizione. Peraltro, anche se l’assoluzione del Sala è dirimente,resta il fatto che il termine della prescrizione per l’azione disciplinare non poteva utilmente essere interrotto dalla richiesta della Procura Federale all’Ufficio indagini del 4.4.2006, in quanto l’esposto presentato dal calciatore Brunelli aveva ad oggetto la mancata visita medica da parte della società F.C. Internazionale. In ogni caso questa Commissione non condivide l’opinione del Procuratore Federale circa la natura permanente della condotta omissiva addebitata ai medici sociali Tavana e Sala in riferimento agli adempimenti prescritti dall’art. 44 N.O.I.F.. In primo luogo in quanto la condotta omissiva riconducibile alla fattispecie normativa si realizza ed esaurisce con l’azione antidoverosa, senza che per questo assuma rilievo il protrarsi del tempo trattandosi di adempimenti di mera condotta che prescindono dalle conseguenze dell’omissione e da un effettivo pregiudizio del bene tutelato. In secondo luogo per escludere la tesi accusatoria, assume decisivo rilievo il fatto che la condotta omissiva diventa comunque irrilevante al momento del trasferimento del calciatore professionista ad altra società e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, allorchè agli adempimenti per la tutela medico-sportiva dovrà provvedere il medico sociale della società di destinazione. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 4), 5) e 6): respinge il reclamo proposto dal Dottor Tavana Rodolfo, e dispone incamerarsi la tassa reclamo; accoglie il reclamo proposto dal Dottor Sala Massimo, annulla la sanzione inflitta, e dispone restituirsi tassa reclamo; respinge il reclamo proposto dal Procuratore Federale.
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