F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 8. RECLAMO NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.1.2012 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL SIG. CECILI FRANCESCO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE CHECCHI PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 62 dell’8.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 8. RECLAMO NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.1.2012 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL SIG. CECILI FRANCESCO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE CHECCHI PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 62 dell’8.2.2007) La delibera impugnata ha per oggetto la vicenda relativa alla gara del 7.1.2007 fra la Nuova Polisportiva Agosta e la A.S. Gerano, nel Campionato di II categoria, in relazione alla quale la Commissione Disciplinare è intervenuta con la decisione indicata in epigrafe, riducendo la squalifica concernente il calciatore Checchi Pasquale, a lui inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, e confermando per il resto il provvedimento sanzionatorio adottato dallo stesso giudice a carico del massaggiatore, signor Francesco Cecili. Il ricorso in esame chiede ora l’annullamento od una sensibile riduzione della squalifica comminata in primo grado al predetto massaggiatore ed una ulteriore riduzione per quella del Checchi. Il reclamo si presenta palesemente inammissibile. L’art. 33, comma 1, stabilisce infatti, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla Commissione d’Appello Federale unicamente per motivi attinenti alla competenza; o per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio federale; o per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. E’ prevista, infine, una ulteriore ipotesi di impugnazione per questoni attinenti al merito della controversia, soltanto quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado, in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. E’ del tutto evidente che nel caso in esame la società ricorrente si è rivolta alla C.A.F. dopo aver subito due pronuncie di merito ed invocando a proprio favore una terza decisione ulteriormente più favorevole rispetto alle due precedenti. Sicchè il suo gravame non può trovare ingresso nel presente giudizio. Per questi motivi C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla Nuova Polisportiva Agosta di Agosta (Roma). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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