F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 12. RECLAMO A.P. RIPALIMOSANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIPALIMOSANI/GUARDIALFIERA CALCIO DEL 20.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 74 del 1.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 11/04/2007 12. RECLAMO A.P. RIPALIMOSANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIPALIMOSANI/GUARDIALFIERA CALCIO DEL 20.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 74 del 1.3.2007) La società A.S.D. Guardialfiera, con atto spedito il 22.1.2007, proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, Lega Nazionale Dilettanti, “avverso la regolarità di svolgimento della gara Ripalimosani/Guardialfiera calcio del 20.1.2007, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone C” chiedendo “la ripetizione della suddetta gara per errore tecnico dell'arbitro”. In particolare, la società reclamante assumeva, a fondamento di detta domanda, che “al 40° minuto del secondo tempo il direttore di gara ammoniva con cartellino giallo il calciatore n. 5 della società Guardialfiera Calcio, signor Bracone Samuele e lo espelleva successivamente con il cartellino rosso motivando la sua espulsione per somma di ammonizione” ma, “siccome fino a quel minuto nessun calciatore della società Guardialfiera Calcio era stato ammonito, sicuramente l'arbitro si è confuso con il n. 5 della società Ripalimosani, signor Tavaniello Vincenzo, ammonito al 30° circa del primo tempo a seguito di un fallo di reazione sul portiere della società Guardialfiera Calcio”. Il Giudice Sportivo adito, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 63 dell’1.2.2007, decideva di “convalidare il risultato della gara, conclusasi con il punteggio di Ripalimosani/Guardialfiera 3-2”, dopo aver rilevato che “al 20' del primo tempo l'arbitro ammoniva il calciatore n. 5 Tavaniello Vincenzo (Ripalimosani)” e che “al 46' del secondo tempo (erano stati concessi due minuti di recupero), sul punteggio Ripalimosani/Guardialfiera 3-2, in seguito alla concessione di un calcio d'angolo in favore della società di casa, l'arbitro ammoniva per proteste il calciatore n. 5 Bracone Samuele (Guardialfiera), decretandone erroneamente l'espulsione per somma di ammonizioni”; precisava, pure, che “dopo di ciò la gara proseguiva per circa trenta/quaranta secondi”. Pertanto, “anche se non può essere messo in discussione l'errore dell'arbitro di aver espulso al 46' s.t. il calciatore n. 5 Bracone Samuele (Guardialfiera) ritenendolo già ammonito”, il Giudice Sportivo riteneva che “è altrettanto vero che tale errore non ha avuto influenza decisamente ostativa alla regolarità di svolgimento della gara, atteso il punteggio di 3-2 risultante al momento dell'avvenuta espulsione ed ormai non più suscettibile di sostanziale modifica per il brevissimo lasso di tempo tra detta espulsione ed il segnale di chiusura della gara stessa (cfr. decisione C.A.F. n. 6 Com. Uff. n. 35 dell'8.5.1992)”. La società A.S.D. Guardialfiera, con atto spedito il 6.2.2007, impugnava la decisione del Giudice Sportivo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale del Molise - L.N.D. – chiedendone l’integrale riforma con disposizione della ripetizione della gara de qua. La Commissione adita, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 74 dell’1.3.2007, deliberava “in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata decisione, di disporre la ripetizione della gara” Ripalimosani/Guardialfiera disputata il 20.1.2007. In particolare, la predetta Commissione - dopo aver rilevato che “dal rapporto” di gara “e dai successivi supplementi risulta che la (presunta) seconda ammonizione era stata comminata al 44° del secondo tempo e che l'arbitro aveva altresì concesso un tempo di recupero di 2'”- deduceva, altresì, che “la reclamante, a seguito della detta espulsione, veniva certamente penalizzata nel suo tentativo di recuperare il risultato che … era ancora <> al momento dell'espulsione”. Pertanto, poiché “vi era”, a parere della Commissione adita, “margine perché la reclamante recuperasse il punteggio, tanto più che la partita era stata fino a quel momento <> di segnature e che costituisce circostanza sempre più ricorrente la marcatura di una rete negli ultimi concitati minuti finali … l'avere illegittimamente privato la squadra <> di un calciatore (circostanza che certamente ha influito anche dal punto di vista <>) costituisce senza dubbio fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara”. La società Ripalimosani, con atto spedito il 30 marzo 2007, ha proposto ricorso alla Commissione d’Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l’annullamento dell’impugnata delibera della Commissione Disciplinare e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo. La società ricorrente assumeva,“in via preliminare e pregiudiziale, … l'ammissibilità del presente appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 1 C.G.S.” e, nel merito, che, “se si esaminano correttamente ed approfonditamente gli atti ufficiali, non può non rilevarsi come la collocazione cronologica dell'espulsione medesima, inizialmente fissata dall'Arbitro (nel proprio rapporto) al 44° minuto del secondo tempo, sia stata poi, nel supplemento di referto, rettificata ed identificata nel 46° minuto (così come, del resto, correttamente dedotto dal Giudice Sportivo nella riformata delibera di primo grado)”. Pertanto, a parere della reclamante, poiché sembrerebbe “assolutamente inconfutabile ed incontestabile che l'espulsione <> si sia verificata effettivamente nel corso dell'ultimo minuto di gara (considerati anche i due di recupero) e non prima, come, al contrario, argomentato … dalla Commissione Disciplinare … può affermarsi con certezza che la forzata assenza dal campo per pochi secondi del Bracone non abbia alterato assolutamente la regolarità della partita” de qua. Il gravame va rigettato. Appare necessario, preliminarmente, definire – alla luce degli elementi probatori di cui si dispone – il minuto nel quale è avvenuta l’irregolarità di cui si discute ovvero l’espulsione del calciatore della squadra Guardialfiera dal campo di giuoco. L’Arbitro – con il primo rapporto in data 20.1.2007 – ha attestato che “al 44’ del II tempo” era ammonito (per la seconda volta) “il signor Bracone Samuele n. 5 del Guardialfiera per proteste”, conseguentemente espulso “per somma di ammonizioni”. Il direttore di gara ha integrato successivamente il suddetto rapporto con una dichiarazione su foglio bianco, firmata ma priva di data certa, nella quale ha affermato che “al 46’ del secondo tempo (avevo dato due minuti di recupero) ho espulso il calciatore contraddistinto dal n. 5 della squadra del Guardialfiera sommando erroneamente l’ammonizione emessa al 44’ contro quest’ultimo e quella elevata al calciatore n. 5 del Ripalimosani al 20’ del I tempo”. Dall’esame del documento, appare evidente che il minuto 46’ ivi indicato è stato grossolanamente corretto dal direttore di gara che ha, dapprima, indicato il minuto 44’ e, successivamente, ha modificato detto dato. Peraltro, lo stesso Arbitro ha confermato – nel medesimo documento - di aver erroneamente sommato “l’ammonizione emessa al 44’ contro” il calciatore Samuele Barcone e “quella elevata al calciatore n. 5 del Ripalimosani al 20’ del I tempo”. Successivamente, il direttore di gara ha fornito ulteriori integrazioni al primo rapporto con un documento sottoscritto e datato 30.1.2007, nel quale ha confermato che “al 46’ del secondo tempo (avevo dato due minuti di recupero) ho espulso il calciatore contraddistinto dal n. 5 della squadra del Guardialfiera sommando erroneamente l’ammonizione emessa al 44’ contro quest’ultimo e quella elevata al calciatore n. 5 del Ripalimosani al 20’ del I tempo”. Ancora una volta, il dichiarante si contraddice confermando, dapprima, di aver espulso il calciatore della squadra Guardialfiera al 46’ del secondo tempo e poi sostenendo di averlo ammonito, per la seconda volta, al 44’. Peraltro, esaminando il primo rapporto redatto dall’Arbitro emerge che la gara ha avuto inizio alle ore 14.45, nonché che sono stati assegnati 3 minuti di recupero alla fine del I tempo e 2 minuti alla fine del II tempo; dal medesimo documento risulta che il periodo di riposo fra un tempo e l’altro è stato di 10 minuti. E’ da presumere che l’espulsione è avvenuta contestualmente o, immediatamente a seguito dell’ammonizione comunicata al 44’ e, pertanto, non si può non dare valore probatorio decisivo al primo rapporto. Pertanto, sommando detti elementi (45’+3’ recupero) si rileva che il primo tempo è terminato alle ore 15,33; la gara è, quindi, ripresa alle ore 15,43 e risulta terminata alle ore 16,31. Tali dati confermano che il secondo tempo della gara è durato 48’ e non 47’ come l’Arbitro ha dichiarato e, quindi, il tempo di gioco rimanente dopo l’erronea espulsione era comunque superiore ai presunti 30-40 secondi indicati dal direttore di gara nelle successive integrazioni. Pertanto, considerato che l’ingiusta espulsione del calciatore del Guardialfiera è avvenuta al 44’ minuto del secondo tempo - circostanza che emerge dal primo rapporto di gara redatto, dall’Arbitro, subito dopo l’accaduto e, pertanto, da ritenersi più attendibile dei successivi supplementi contraffatti – nonché che, dalla somma della durata dei due tempi di gioco, del tempo di riposo e dei minuti di recupero indicati nel primo rapporto di gara emerge che il secondo tempo ha avuto la durata di 48 minuti e non 47, è possibile che nei restanti 3/4 minuti da giocare la squadra, penalizzata dall’errore tecnico, avrebbe potuto ribaltare il risultato. È corretta, in conclusione, la decisione della Commissione Disciplinare a quo nella parte in cui afferma che “considerato che la reclamante, a seguito della detta espulsione, veniva certamente penalizzata nel suo tentativo di recuperare il risultato; che quest'ultimo era ancora <> al momento dell'espulsione; che vi era, per quanto in precedenza esposto, margine perché la reclamante recuperasse il punteggio, tanto più che la partita era stata fino a quel momento <> di segnature e che costituisce circostanza sempre più ricorrente la marcatura di una rete negli ultimi concitati minuti finali, consegue che l'avere illegittimamente privato la squadra <> di un calciatore (circostanza che certamente ha influito anche dal punto di vista <>) costituisce senza dubbio fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.P. Ripalimosani di Campobasso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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