F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 2. RECLAMO A.C. MARCHESA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCHESA/S. MARIA LA CARITA DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 del 1.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 2. RECLAMO A.C. MARCHESA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCHESA/S. MARIA LA CARITA DEL 12.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 1.3.2007) Il Giudice Sportivo di I Grado, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 16.11.2006, in seguito a fatti verificatisi durante la gara A.C. Marchesa/A.C. Santa Maria La Carita del 12.11.2006 Campionato Regionale di II Categoria, Girone N, irrogava alla A.C. Marchesa la sanzione pecuniaria di €300,00; inibiva al signor Aiello Vincenzo, dirigente della societa, di svolgere ogni attivita fino all’11.3.2007; squalificava il signor Manzo Angelo, allenatore della societa, fino all’11.5.2007. Avverso alla decisione, spiegava reclamo, in data 25.11.2006, la A.C. Marchesa. Affermava, in particolare, la reclamante: “che il dirigente Aiello Vincenzo si e solo limitato ad esprimere proteste verbali nei confronti del d.d.g.”; che, “per quanto attiene l’assistente di parte Manzo Angelo i fatti addebitati non trovano corrispondenza alcuna con quelli realmente verificatisi”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - L.N.D., con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 73 dell’1.3.2007, respingeva il reclamo. Con ricorso del marzo 2007, la A.C. Marchesa impugnava, dinanzi alla C.A.F., la Delibera della Commissione Disciplinare. La difesa della A.C. Marchesa svolge unico motivo di ricorso, che puo cosi riassumersi: non avere, la Commissione Disciplinare, fatto corretta applicazione dell’art. 65, comma 2, N.O.I.F., nella parte in cui prescrive che le societa ospitanti devono “mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi”. Spiega la ricorrente che, dagli atti ufficiali di gara, risulta che l’arbitro avrebbe espulso il dirigente incaricato, senza pero provvedere alla sua sostituzione: alla luce di cio, la gara andrebbe annullata e ripetuta per “errore tecnico dell’arbitro a seguito della violazione dell’art. 65, comma 2, N.O.I.F. Il ricorso non merita accoglimento. Giova qui rammentare come, ai sensi dell’art. 31, lett. a1), C.G.S., nell’ambito dei procedimenti disciplinari, fanno piena prova dei fatti accaduti nel corso della gara anche i “relativi eventuali supplementi”, che servano ad integrare e precisare il rapporto dell’arbitro. Nel caso in esame, l’arbitro, con “suppletive dichiarazioni”, affermava che il dirigente incaricato era stato sostituito dal massaggiatore: l’espulsione del primo, in altri termini, non aveva privato gli ufficiali della prescritta assistenza. Essi, in luogo del sig. Aiello, ebbero a propria disposizione il massaggiatore: l’art. 65, comma 2, N.O.I.F. era dunque osservato anche in seguito all’espulsione dell’Aiello. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da A.C. Marchesa di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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