F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 4. RECLAMO A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE CANDIA ANTONIO ORONZO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 4. RECLAMO A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE CANDIA ANTONIO ORONZO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007) Il fatto da cui origina il presente caso e la gara di Campionato di III Categoria Girone A CP Bari Calcio Gravina/Milan Club Molfetta del 28.1.2007. In seguito alla gara suddetta, il Giudice Sportivo, come si evince dal Com. Uff. n. 22 dell’1.2.2007: - squalifica il calciatore De Candia Antonio Oronzo del Milan Club Molfetta fino al 28.12.2009, perche “Colpiva con un calcio alla gamba il Direttore di Gara non procurando alcun danno fisico”. Il 5.2.2007 il Milan Club Molfetta, nella persona del Presidente, Binetti Girolamo, ricorre ritualmente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare adita, come si evince dal Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007: - accoglie parzialmente il reclamo del Milan Club Molfetta, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Candia Antonio Oronzo al 30.6.2008 Il Milan Club Molfetta ricorre ritualmente alla C.A.F. proponendo reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare, chiedendo di annullare il provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia o in subordine una ulteriore cospicua riduzione di tale squalifica a qualche giornata. Il ricorso, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., non e ammissibile in quanto vengono proposti dei motivi di merito dopo che ci sono gia stati 2 gradi di giudizio ( in 1°grado il Giudice Sportivo ed in 2°grado la Commissione Disciplinare). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Milan Club Molfetta di Molfetta (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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