F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 5. RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/SALERNITANA DEL 14.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 187/C del 6.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 5. RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/SALERNITANA DEL 14.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 6.3.2007) La Salernitana Calcio 1919 S.p.A. impugna la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 187/C del 6.3.2007, ha confermato la deliberazione (pubblicata nel Com. Uff. n. 145/C del 30.1.2007) del competente Giudice Sportivo il quale aveva respinto il reclamo della predetta societa confermando il risultato della gara Martina/Salernitana 1-0 acquisito sul campo. La Commissione Disciplinare motivava il suo provvedimento osservando che l’arbitro, ripreso il gioco dopo la mancata espulsione (per doppia ammonizione) del calciatore Gaveglia Andrea della societa Martina, aveva fatto battere il calcio di punizione, gia concesso alla Salernitana, ma aveva decretato la fine dell’incontro prima ancora che il pallone calciato toccasse il terreno di gioco; mentre il calciatore Gaveglia rimaneva, senza piu prendere parte al gioco, “defilato a bordo campo in direzione opposta” a quella verso la quale veniva calciato il pallone. In base a tali accertamenti, la Commissione Disciplinare riteneva corretta la delibera del Giudice Sportivo il quale non aveva ravvisato nell’errore dell’arbitro - che non aveva espulso, nonostante la doppia ammonizione, il calciatore Gaveglia - un fatto tale da avere influenza sulla regolarita dello svolgimento della gara. Aggiungeva la Commissione Disciplinare che la tesi della Salernitana (se il calciatore fosse stato espulso si sarebbe dovuto recuperare ulteriore tempo e non puo escludersi che in questo periodo la Salernitana avrebbe potuto pareggiare) era puramente astratta e contrastava con quanto si era verificato in campo. L’appellante Salernitana oggi qui deduce: violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. perche non si e accertato attraverso l’escussione dell’arbitro quanto recupero avrebbe costui concesso se avesse espulso il calciatore Gaveglia. Il ricorso e inammissibile. La Salernitana, pur affermando di proporre impugnazione sotto il profilo di violazione e falsa applicazione di norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. , in sostanza propone , nel suo ricorso, una valutazione dei fatti che non e consentita davanti a questa Commissione d’Appello Federale, che altrimenti giudicherebbe in terza istanza. Invero la Commissione Disciplinare ha valutato compiutamente e logicamente il materiale probatorio a sua disposizione e, ritenuto tale materiale sufficiente, non ha reputato opportuno sentire l’arbitro come richiesto dalla Salernitana. Quest’ultima societa ripropone davanti alla C.A.F. la richiesta istruttoria non accolta dalla Commissione Disciplinare e quindi propone una terza valutazione di merito non consentita. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.P.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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