F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 7. RECLAMO A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISONIANO/SCAFATESE DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 9.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 12/04/2007 7. RECLAMO A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISONIANO/SCAFATESE DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 137 del 9.3.2007) La A.S.D. Pisoniano ha proposto alla C.A.F. rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 137 del 9.3.2007) che rigettava pedissequo reclamo in merito alla punizione sportiva, inflitta dal Giudice Sportivo, della perdita della gara Pisoniano/Scafatese del 7.1.2007, con il risultato di 0 - 3 in favore della Scafatese, valida per il Campionato Interregionale Serie D - Girone G. Detta gara, infatti, non era stata disputata in quanto, con ordinanza 5.1.2007, notificata il 6 successivo, il Prefetto di Roma, per i motivi ivi specificati, aveva dichiarato che “il Campo Sportivo di Pisoniano e privo della prescritta agibilita”. Con il mezzo di gravame la A.S.D. Pisoniano ha eccepito: a) l’omessa e contraddittoria motivazione; b) la falsa interpretazione ed applicazione di norme federali - assenza di responsabilita in merito al mancato svolgimento della gara; c) la non prevedibilita dell’evento; d) l’impossibilita di reperire altro impianto idoneo. Allegava, all’uopo, la documentazione posta a supporto del gravame. La S.S.D. Scafatese Calcio s.r.l. controdeduceva eccependo: 1) in via preliminare la inammissibilita dell’appello ex artt. 55, comma 2°delle N.O.I.F. e 33, comma 1°, C.G.S.; 2) nel merito la pretestuosita ed irrilevanza degli assunti avversi e, per quant’altro, la carenza di ogni minimo presupposto per il riconoscimento, nel caso di specie, della causa di forza maggiore. Nella seduta del 12.4.2007 comparivano il Presidente dell’appellante ed i difensori della controinteressata i quali illustravano, rispettivamente, i loro assunti difensivi. Cio premesso osserva preliminarmente la C.A.F. che le eccezioni preliminari sollevate dalla Societa Scafatese sono prive di pregio e pertanto devono essere rigettate. Nella fattispecie, infatti, non appare applicabile la richiamata causa di forza maggiore con riguardo all’art. 55 delle N.O.I.F. che, infatti, disciplina la mancata presentazione in campo delle squadre. Cio premesso la C.A.F., condividendo i puntuali e documentati rilievi dell’appellante, ritiene ammissibile il proposto appello che deve essere accolto con le motivazioni di seguito enunciate. E’, infatti, fondamentale tenere nel dovuto conto il contenuto dei documenti prodotti dall’appellante ai fini del regolare svolgimento dell’attivita calcistica della A.S.D. Pisoniano e cio con specifico riferimento (uno per tutti) alla certificata omologazione dell’impianto sportivo rilasciata dal competente Comitato Interregionale che ha autorizzato, seppure in via provvisoria, lo svolgimento di partite di calcio del Campionato Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2005/2006. Impianto sul quale, come attestato con certificato 17/03/2007 dal Sindaco del Comune di Pisoniano, sono in corso lavori di adeguamento ex D.M. 18.3.1996 N¢X 61 come da progetto 21.9.2006 portato all’attenzione del Comando Provinciale dei VV.FF. di Roma che, con nota 24/11/2006 indirizzata alla Prefettura di Roma, al Comune di Pisoniano ed alla A.S.D. Pisoniano, ha espresso parere favorevole preventivo. Per effetto di cio, infatti, l’appellante ha disputato le gare casalinghe utilizzando l’impianto sportivo comunale “Don Antonio Aureli” sito nel Comune di Pisoniano. In tale situazione e, peraltro, intervenuto il provvedimento del Prefetto di Roma che inopinatamente ha ordinato “di non far disputare la gara del 7.1.2007 Pisoniano - Scafatese. Di talche, pur rimanendo la C.A.F. estranea alle motivazioni Prefettizie enunciate, non puo, al contempo, non valutare le determinazioni adottate sia dal competente Organo Federale, che dal Sindaco del Comune di Pisoniano. Con la conseguenza che appare del tutto ineluttabile la posizione dell’odierna appellante, compressa tra tre imposizioni sovraordinate (sindacale e sportiva, favorevoli, e la terza, amministrativa, contraria, ma limitata ad una sola gara) ma contrapposte le une all’altra, ove la A.S.D. Pisoniano e stata posta nell’assoluta impotenza e/o impossibilita di reperire prontamente altro impianto alternativo idoneo a far disputare la gara in questione, atteso che l’ordinanza Prefettizia 5.1.2007 e stata notificata il 6.1.2007 rispetto alla data di disputa della gara fissata, come da Calendario, il 7 successivo. E pertanto e d’uopo affermare che in alcun modo possono essere addebitate alla odierna appellante, sul piano sportivo, le conseguenze negative della non effettuazione della gara di Campionato in oggetto. La diversa valutazione, sia in fatto che in diritto, della probante documentazione prodotta dalla A.S.D. Pisoniano e delle risultanze del procedimento di primo e secondo grado, cosi operata dalla C.A.F. rende, pertanto, ammissibile, ex art. 33, comma 5, C.G.S., e, quindi, accoglibile, previo riesame del merito, il proposto gravame. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma), e, per l’effetto, dispone la disputa dell’incontro in impianto ritenuto idoneo dagli organi competenti. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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