F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 1. RECLAMO A.S.D. BIANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MELI EUGENIO PER 4 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 1. RECLAMO A.S.D. BIANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MELI EUGENIO PER 4 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007) La società A.S.D. Biancavilla ricorreva avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 29.3.2007. L’arbitro dell’incontro Spar/Biancavilla (Campionato di I Categoria del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.) svoltosi a Pedara in data 18.3.2007, ha descritto nel referto che il calciatore del Biancavilla Eugenio Meli, al termine della partita, gli ha rivolto – unitamente al massaggiatore della squadra medesima – parole irriguardose e minacce. Conseguentemente, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia ha comminato al Meli la squalifica per quattro giornate di gara, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare costituita presso il medesimo Comitato con la delibera oggetto dell’impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dalla società interessata avverso l’originario provvedimento disciplinare. Con appello del 30.3.2007, con il quale ha instaurato il giudizio, la A.S.D. Biancavilla ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d’Appello Federale anche la delibera della Commissione Disciplinare locale, ed ha chiesto la riduzione della sanzione, tenuto conto del pentimento del Meli, dei suoi buoni precedenti disciplinari e, comunque, del mancato seguito della condotta, pur deprecabile, da lui tenuta nell’occasione ritiene che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile. A tenore dell’art. 33, comma 1, C.G.S., “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottai dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adìta come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate; e) dal Presidente Federale”. In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati essenzialmente sull’entità della sanzione rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate, perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d’Appello Federale. Dalla pronuncia d’inammissibilità discendono, dunque, la preclusione all’esame nel merito della controversia da parte della C.A.F, e la disposizione di incameramento, da parte della Federazione, della relativa tassa versata dall’appellante. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Biancavilla di Biancavilla (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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