F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 3. RECLAMO A.S.D. UNIVERSITA’ TOR VERGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. UNIVERSITÀ TOR VERGATA/A.S.D. VELLETRI FUTSAL DEL 2.12.2006 E ALTRE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 3. RECLAMO A.S.D. UNIVERSITA’ TOR VERGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. UNIVERSITÀ TOR VERGATA/A.S.D. VELLETRI FUTSAL DEL 2.12.2006 E ALTRE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007) Premesso che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 542 del 26.3.2007, in merito alla gara del 24.3.2007 Velletri Futsal/Università Tor Vergata, ha respinto il ricorso proposto da quest’ultima società finalizzato all’inflizione alla Futsal Velletri della punizione di cui all’art. 12, comma 5, C.G.S., ritenendo che la società castellana avesse legittimamente schierato il calciatore lvares Romeo Adams Jesus, in quanto – diversamente dalla prospettazione della reclamante – regolarmente tesserato. Avverso siffatta decisione la A.S. Dilettantistica Univ. Tor Vergata ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, la quale – con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 546, in data 28.3.2007 – ha disposto la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per definire la posizione del calciatore; che con la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007, menzionata in epigrafe, la stessa Commissione Disciplinare, preso atto della decisione della Commissione Tesseramenti contenuta nel Com. Uff. n. 22/D – dichiarativa della nullità e dell’inefficacia originaria del tesseramento del calciatore Alvares Romero Adams Jesus per la ASD Velletri Futsal – ha accolto il reclamo della A.S.D. Università Tor Vergata e, per l’effetto, ha inflitto alla società veliterna la sanzione della perdita della gara disputata il 24.3.2007 con il risultato di 0-6. Con reclamo a questa Commissione d’Appello Federale introduttivo del giudizio iscritto al n. 299 del registro di Segreteria, la A.S.D. Università Tor Vergata s’è gravata della decisione della Commissione Disciplinare testé riepilogata nella parte dispositiva, ritenendo che l’illegittimo tesseramento dell’Alvares Romero Adams Jesus “abbia falsato l’intero campionato” ed ha chiesto che questa Commissione “applicando le sanzioni previste dal C.G.S. art. 12 comma 5, e/o ogni altra norma di Giustizia Sportiva ritenuta applicabile, infligge alla A.S.D. Velletri Futsal la sanzione della sconfitta a tavolino della gara A.S.D. Univ. Tor Vergata/A.S.D. Velletri Futsal del 2.12.2006, nonché, anche separatamente ed eventualmente in subordine, di tutte le gare in cui il calciatore Alvares Romero Adams Jesus ha partecipato indebitamente in quanto, come detto, privo ab origine di regolare tesseramento; e/o ogni altra sanzione e/o provvedimento”; ritenuto che il reclamo deve esser dichiarato inammissibile, in quanto: - relativamente alla domanda giudiziale concernente la omologazione con il risultato di 6-0 a favore della A.S.D. Università Tor Vergata anche della gara disputata il 2.12.2006, osta a qualsivoglia decisione nel merito da parte di questa Commissione il mancato rispetto dei termini contenuti nell’art. 33, comma 2, .C.G.S., il quale – alla lettera a) – pone il termine temporali, a pena d’irricevibilità per tardività, entro il quale, rispetto alla disputa della gara sulla regolarità della quale s’intenda disputare, chi vi abbia interesse possa adire la Commissione d’Appello Federale. In fattispecie, siffatto termine (settimo giorno dalla gara stessa) era ampiamente scaduto alla data di proposizione del reclamo, così che la doglianza della società universitaria risulta proposta con abbondante ritardo, né alcun effetto sul temine regolamentare determina la sopravvenuta decisione della Commissione Disciplinare impugnata e quella della Commissione Tesseramenti incidentalmente acquisita nel corso del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare medesima; - relativamente alla subordinata domanda giudiziale d’omologazione con la sconfitta per 0-6 a sfavore della A.S.D. Velletri Futsal di tutte le gare del campionato, disputate sino a quella del 24 marzo per la quale vi è stato procedimento ed alle quali ha partecipato il calciatore irregolarmente tesserato, che l’art. 29, comma 1, C.G.S. delimita la legittimazione a proporre reclami agli Organi Federali alle società (e loro dirigenti, soci di associazione e tesserati) che, ritenendosi lesi nei propri diritti, “abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Siffatto “interesse diretto”, che è condizione per la legittimazione attiva del ricorrente, non è ravvisabile in capo alla reclamante, la quale è interessata “direttamente” al solo risultato delle gare alle quali ha partecipato direttamente, così come lo stesso art. 29 C.G.S. sancisce al comma 2 e ribadisce implicitamente al comma 3, dove qualifica l’interesse di classifica quale interesse indiretto dei terzi, legittimati al reclamo, ma limitatamente alle sole ipotesi di illecito sportivo (quale non è quella che ha riguardato la A.S.D. Velletri Futsal). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 33, comma 2 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Università Tor Vergata di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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