F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 4. RECLAMO G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVINAZZO/MODUGNO DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 4. RECLAMO G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVINAZZO/MODUGNO DEL 13.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 586 del 12.4.2007) Con atto del 17.4.2007 la società G.S. Giovinazzo Calcio a 5 proponeva appello avverso la decisione riportata in epigrafe. Per maggiore chiarezza, si riepiloga, in sintesi, la cronologia dei giudizi intervenuti al riguardo da parte dei preposti organi federali. A seguito della gara Giovinazzo/Modugno del 13.1.2007 la società Modugno proponeva reclamo in merito alla gara stessa, sostenendo l’irregolare posizione di tesseramento del calciatore Tadei Da Silva Eduardo, inserito in distinta dal Giovinazzo e chiedendo l’inflizione nei confronti della Odugno, della sanzione della perdita della gara. In data 26.1.2007 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, Com. Uff. n. 346, respingeva il reclamo in quanto il calciatore risultava regolarmente tesserato in favore della Giovinazzo con decorrenza 19.12.2006. Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque la società Giovinazzo; la Commissione sospendeva l’esame del reclamo e formulava richiesta di giudizio, in merito alla regolarità del tesseramento del Tadei Da Silva, alla competente Commissione Tesseramenti. Quest’ultima, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore “…dalla data del 19.12.2006”, con Com. Uff. 18/D del 23.2.2007. La C.A.F. con Com. Uff. 44/C del 6.4.2007 confermava la decisione della Commissione Tesseramenti. A seguito di quest’ultima decisione – divenuta pertanto definitiva – la Commissione Disciplinare, in accoglimento dell’originario reclamo, infliggeva all’odierna appellante Giovinazzo la sanzione della perdita della gara, per la irregolare partecipazione del calciatore Tadei Da Silva, ai sensi dell’art. 12.5 C.G.S. L’appellante in via preliminare: a) chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla società Modugno alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque per omesso versamento della tassa reclamo; b) lamentava la violazione del diritto del contraddittorio, per aver formulato alla Commissione Disciplinare istanza di fissazione di un termine per il deposito di ulteriori note illustrative e chiedeva di essere sentita dalla stessa Commissione. a1) L’eccezione non può essere accolta; il C.G.S. prevede, infatti, la possibilità di addebitare, come espressamente richiesto dalla società Modugno, la tassa reclamo sul conto che la società intrattiene presso l’organismo federale competente, ai sensi dell’art. 29.8 C.G.S., non considerando inadempiente la società; b1) il vigente C.G.S. non prevede la concessione di termini per il “deposito di ulteriori note illustrative” e i modi in cui la parte può chiedere di essere ascoltate sono rigorosamente disciplinati dell’art. 32.6 C.G.S., al momento della proposizione dei motivi di reclamo o nelle controdeduzioni. Quanto al merito, l’appellante: a) invoca il principio “dell’affidamento” e richiede, con motivo nuovo rispetto a quelli proposti innanzi alla Commissione Disciplinare, che venga riconosciuta la c.d. “buona fede” della società conseguente alla decorrenza del tesseramento comunicatole ufficialmente dalla Divisione Calcio a Cinque; b) non condivide l’automatismo sanzionatorio applicato nei suoi confronti, ritenendo che dall’irregolarità della posizione di tesseramento non necessariamente debba scaturire la perdita della gara, stante la non imputabilità della responsabilità in capo alla società stessa. Al dibattimento avanti alla C.A.F., il 20.4.2007 l’appellante società Giovinazzo era presente con il signor Carlucci Presidente e l’avv.Galli, la controparte società Modugno era rappresentata dal signor Zizzari Presidente e dagli avvocati Fiorillo e Cozzone; le parti intervenivano riportandosi, conclusivamente, ai motivi di appello ed alle ontrodeduzioni. Il reclamo deve essere respinto. La nullità del tesseramento del calciatore Tadei Da Silva, comporta, come conseguenza, l’applicazione dell’art. 12.5 a) C.G.S in relazione alla gara di cui in epigrafe. La società Giovinazzo avrebbe dovuto esperire un controllo più approfondito della documentazione prodotta a sostegno del tesseramento; la buona fede non può essere confusa con l’erroneo affidamento causato da negligenza, imperizia od omissivo comportamento di colui che ne invoca l’esistenza riguardo ad uno specifico fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da G.S. Calcio a 5 Giovinazzo di Giovinazzo (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it