F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 6. RECLAMO U.S. RIVER 65 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DI TUTTE LE 26 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI E DI TUTTE LE 29 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 14.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 6. RECLAMO U.S. RIVER 65 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DI TUTTE LE 26 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI E DI TUTTE LE 29 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 14.4.2007) Con rituale atto la U.S. River 65 ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo – Settore Giovanile e Scolastico – (Com. Uff. n° 35 del 14.4.2007) il quale, sulla scorta dell’atto di deferimento del Presidente Regionale del succitato Comitato, ha inflitto alla odierna appellante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per tutte le 26 gare del Campionato Giovanissimi e per tutte le 29 gare del Campionato Regionale Allievi puntualmente richiamate. L’appellante ha impugnato la decisione illustrando motivi, sia in fatto che in diritto, con specifica doglianza per la dedotta violazione del diritto alla difesa ed al contraddittorio. Osserva, preliminarmente, la C.A.F. che l’Ufficio Indagini, richiestone dal Comitato Regionale Abruzzo – Settore Giovanile e Scolastico – aveva svolto accertamenti circa la posizione di tesseramento di calciatori utilizzati dalla U.S. River 65 con specifico riferimento alla sussistenza o meno dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.. All’esito delle espletate indagini l’Ufficio inquirente, con atto dell’11.4.2007, aveva trasmesso la sua relazione alla Procura Federale ed al Comitato Regionale Abruzzo – Settore Giovanile e Scolastico. Ora è che, il Presidente del Comitato Regionale citato, inopinatamente e senza attendere le conseguenti determinazioni del Procuratore Federale, con atto del successivo 12.4.2007 deferiva i calciatori al Giudice Sportivo di 2° Grado il quale ha adottato la sanzione sovra richiamata. Nella seduta del 20.4.2007, assente l’appellante pur ritualmente convocata, la C.A.F., esaminati gli atti di indagine, ritiene fondata l’eccezione, da considerare preliminare, della violazione del diritto alla difesa ed al contraddittorio. L’art. 36, comma 3, C.G.S., statuisce, infatti, che al termine degli accertamenti l’Ufficio Indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura Federale che adotta i provvedimenti di cui all’art. 28, comma 4, comunicando le conclusioni agli interessati che, nel caso di specie e tenuto conto dello spessore degli accertamenti, si sarebbe concretizzato con l’atto di deferimento al competente Giudice Sportivo di 2° Grado e con osservanza della procedura prevista per il giudizio ex art. 37 C.G.S.. Giudizio che si sarebbe dovuto svolgere in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti, il che non è clamorosamente avvenuto posto che il Giudice Sportivo di 2° Grado, in modo irrituale, in assenza delle parti, ha giudicato in solitario in violazione dei principi statuiti dagli artt. 30, commi 5 e 6, 37 commi 2 - 3 - 4 e 6 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla U.S. River 65 di Chieti, annulla le sanzioni inflitte, e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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