F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 7. RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA PESCARA/MESSINA DEL 7.4.2007 DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 314 del 16.4.2007 – Com. Uff. n. 317 del 18.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 20/04/2007 7. RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA PESCARA/MESSINA DEL 7.4.2007 DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 314 del 16.4.2007 – Com. Uff. n. 317 del 18.4.2007) Con rituale atto la società Pescara ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C. (Com. Uff. n. 317 del 18.4.2007) che, in conseguenza delle condotte antidisciplinari verificatesi il 7.4.2007 in occasione della gara Pescara/Messina del Campionato Primavera – Trofeo Giacinto Facchetti, previa rimodulazione per quantità e qualità, infliggeva alla odierna reclamante la sanzione della ammenda di € 10.000,00, della squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara con obbligo di disputare le gare a porte chiuse e della penalizzazione di punti 10 in classifica. A motivo del gravame la società Pescara ha dedotto specifici motivi in diritto oltre che in fatto ai quali si fa integrale riferimento anche per le specificate richieste conclusive. In specie la società Pescara ha, comunque, eccepito la illegittimità della sanzione dei punti di penalizzazione per fatti violenti commessi da sostenitori o dirigenti in quanto non prevista da alcuna norma del C.G.S.. Alla seduta del 20.4.2007 è comparso il difensore dell’appellante che ha diffusamente illustrato i motivi del gravame. Ciò premesso la C.A.F., ritenuto ammissibile il proposto appello, lo accoglie parzialmente per quanto di seguito precisato. Osserva, preliminarmente, la C.A.F. che le condotte antidisciplinari descritte negli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova, sono state correttamente valutate e qualificate ed il provvedimento disciplinare adottato è immune da vizi logico-argomentativi che si condivide parzialmente. E’, infatti, fondata la doglianza espressa quanto alla sanzione della penalizzazione di punti 10 in classifica del tutto priva di supporto normativo. Rileva, infatti, la C.A.F. che il C.G.S. vigente, per quanto concerne la responsabilità delle società per fatti violenti, prevede, per le società appartenenti alla sfera professionistica, diversità di sanzioni ma tra esse non la penalizzazione di punti in classifica. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto da Pescara Calcio S.p.A. di Pescara, annulla la sanzione della penalizzazione di punti 10 nella classifica del campionato Primavera e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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