F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 1. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI SANSÒ LUISA (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), STANZIONE VINCENZO (PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO), UZZI GENNARO WILLIAM (CONSIGLIERE) EX DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ TARANTO CALCIO S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 1. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI SANSÒ LUISA (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), STANZIONE VINCENZO (PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO), UZZI GENNARO WILLIAM (CONSIGLIERE) EX DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ TARANTO CALCIO S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007) Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 157, in data 9.2.2007, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha deliberato il proscioglimento, tra gli altri, dei deferiti signori Luisa Sansò (Consigliere), Vincenzo Stanzione (Presidente e amministratore delegato) e Gennaro William Uzzi (Consigliere), dirigenti della società Taranto Calcio S.r.l. dalla richiesta di applicazione della sanzione di cui all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F., avendo essi ricoperto, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della società le cariche sociali sopra indicate nell'ambito dell'organo amministrativo della medesima. Sostiene il Procuratore Federale che la decisione impugnata sarebbe erronea per i seguenti motivi: in primo luogo perché i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la preclusione prevista dalla nuova formulazione della norma presupponga una specifica imputazione a ciascuno dei deferiti di atti di gestione etiologicamente connessi con il dissesto societario, mentre anche l'attuale formulazione della norma importerebbe un automatismo della sanzione in conseguenza del semplice status di amministratore nel biennio precedente al fallimento; in secondo luogo, ed in subordine, perché la "preclusione" andrebbe quantomeno comminata nei riguardi di coloro che hanno compiuto atti gestori in ragione della posizione di legale rappresentanza rivestita dall'organizzazione societaria, quali erano i deferiti; infine, in ulteriore subordine, il Procuratore Federale, qualora questa Commissione ritenga che l'onere della prova del compimento di atti di mala gestio da parte dei deferiti faccia carico alla Procura, chiede che siano acquisiti dalla curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio Indagini, i documenti rilevanti ai fini della valutazione della condotta e delle singole individuali responsabilità gestorie in capo ai deferiti. Il Procuratore Federale ha concluso, così, chiedendo l’integrale riforma della decisione appellata, dichiarando la Sansò, lo Stanzione e l’Uzzi “passibili della sanzione di cui all’art. 21 N.O.I.F. e, per l’effetto, commini la inibizione della durata di cinque anni per ciascuno dei deferiti – resistenti, con proposta di preclusione al Presidente Federale”. In subordine, ha chiesto che sia comminata “la inibizione della durata di cinque anni a carico del dott. Vincenzo Stanzione del dott. Gennaro William Uzzi, entrambi in epoche diverse Presidenti del Consiglio d’Amministrazione e muniti di Legale rappresentanza della Taranto Calcio S.r.l.”. In ulteriore subordine ha chiesto che questa Corte “in applicazione dei suoi poteri officiosi, disponga l’acquisizione della curatela fallimentare, attraverso l’Ufficio indagini, della documentazione rilevante ai fini della valutazione della condotta e delle responsabilità gestorie”. All’odierna udienza sono intervenuti l’avvocato Lener, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha confermate la argomentazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, confermandone le conclusioni, nonché lo Stanzione, comparso personalmente, il quale ha ribadito gli argomenti difensivi già svolti innanzi alla Commissione Disciplinare, in merito all’insussistenza dello svolgimento da parte sua di alcun ruolo gestorio, essendosi interessato unicamente dell’attività sportiva ed essendo la gestione totalmente avocata dal dirigente Pieroni ed ha chiesto, quindi, la conferma del proscioglimento dagli addebiti contestati pronunciato dalla Commissione Disciplinare nell’appellata decisione. La questione all’esame della Corte concerne il gravame della Procura Federale avverso la decisione, adottata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e pubblicata nel Com. Uff. n. 157 del 9.2.2007, di proscioglimento degli ex dirigenti della Taranto Calcio S.r.l. signori Luisa Sansò, Vincenzo Stanzione e Gennaro William Uzzi nel procedimento per l’applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all’art. 21 N.O.I.F., avendo ricoperto la qualità di “amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16”. Già nella decisione n. 50/C, emessa nei confronti di dirigenti della Como Calcio per analoga fattispecie e sempre su appello della Procura Federale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “malgrado le difformi ed imprecise locuzioni utilizzate, la sanzione in questione debba qualificarsi, per l'ipotesi, qui in discussione, di soggetti che siano stati amministratori di società cui sia stata revocata l'affiliazione per intervenuto fallimento, come inibizione, non foss'altro per il regime di tipicità delle sanzioni, emergente, quanto alle persone fisiche, dall’art. 14 C.G.S., che fissa altresì la durata massima della inibizione in anni cinque (comma 2). Quanto alla ricostruzione del precetto recato dalla norma invocata (art. 21 N.O.I.F.), ritiene questa Commissione che sia errata la tesi, accolta dalla Commissione Disciplinare, circa la natura innovativa della nuova formulazione dell’art. 21, che richiederebbe, a differenza che nella sua originaria formulazione, la prova, a carico dell'accusa, di specifici comportamenti di mala gestio commessi dagli incolpati e causalmente efficienti o concorrenti nella produzione del dissesto societario. Le modifiche regolamentari che hanno inciso sull’art. 21 N.O.I.F.” non consentono “di apprezzare significative innovazioni nel senso del passaggio da un regime di automatismo di applicazione della sanzione ad un regime di necessaria cognizione piena dell'efficienza causale di condotte attribuibili agli ex amministratori di società fallite, con onere della prova a carico della Procura. Ritiene questa commissione sia l'originario che l'attuale testo dell'art. 21 N.O.I.F. non importi un automatismo tra la carica di amministratore della società fallita al momento del dissesto o nel biennio precedente e la sanzione della inibizione qui in esame, ma richieda che il giudicante accerti, per irrogare la sanzione, che i deferiti si siano trovati non solo ad aver formalmente rivestito le predette cariche societarie, ma altresì in una situazione di potenziale effettiva incidenza sulla gestione societaria e dunque in una posizione fattuale tale da poter aver determinato o aver potuto impedire il dissesto”. In sostanza, questa Corte ha ritenuto che: - l’art. 21 N.O.I.F. non prevede alcun collegamento causale tra attività gestoria da parte dei dirigenti che, da ultimi in ordine di tempo hanno amministrata una società, e dissesto economico della medesima poi revocata dall’affiliazione, ai fini dell’irrogazione della sanzione inibitoria ivi prevista; - d’altro canto, occorre quantomeno che sia stata raggiunta la prova che i soggetti deferiti a siffatto titolo abbiano svolto, in concreto, l’attività dirigenziale e che la carica sociale ricoperta non abbia avuto un contenuto meramente figurativo. Questa interpretazione trova, infatti, pieno riscontro nella formulazione del comma 1 dell’art. 21 N.O.I.F., il quale stabilisce che siano qualificati “<> delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata”, propriamente a sottolinearne il ruolo “comunque” attivo nell’attività gestionale, sia pure intesa in senso lato, ed è di questo ruolo che la Procura attrice, in simili fattispecie, deve dare prova, ai fini di validamente sostenere il deferimento e chiedere l’applicazione della sanzione regolamentare. Osserva questa Corte che, nella fattispecie dedotta a giudizio d’appello, la prova di un ruolo attivo nella gestione della Taranto Calcio S.r.l. da parte dello Stanzione e dell’Uzzi emerga quantomeno dai seguenti atti: - verbale del Consiglio d’amministrazione del 26.8.2002, dal quale risulta che i signori Uzzi e Stanzione, presenti il primo nella qualità di Presidente e il secondo nella qualità di Consigliere, hanno deliberato all’unanimità che “al fine di consentire una snellezza operativa, nei confronti degli Istituti Bancari, il C.D.A. autorizza il Presidente e l’Amministratore delegato, con firme congiunte, ad operare sui conti correnti bancari già esistenti ed eventualmente ad accendere nuovi conti correnti bancari in uno alla possibilità di richiedere affidamenti per c/to della società del Taranto Calcio S.r.l.”; - verbale – sottoscritto dall’Uzzi e dallo Stanzione e inviato alla Co.Vi.So.C. con nota del 21.1.2003 - di approvazione del bilancio della Taranto Calcio S.r.l. al 30.6.2002. I documenti elencati non solamente qualificano i nominati amministratori quali “dirigenti” nel senso indicato dal comma 1 dell’art. 21 .N.O.I.F., ma smentiscono per tabulas l’argomentazione difensiva dello Stanzione, sottoposta a questa Corte in occasione del dibattimento, circa una sua completa estraneità da attività gestionali e circa un suo coinvolgimento limitato alla mera “attività sportiva” svolta dalla Taranto Calcio. Non essendo stata, invece, raggiunta la prova anche di un’attività che abbia in qualche misura contribuito alla formazione del dissesto societario, la Corte – non ritenendola acquisibile dalla curatela avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio indagini, iniziativa questa che la stessa Procura ha implicitamente considerata frustranea, perché diversamente opinando vi avrebbe proceduto autonomamente – considera congrua l’irrogazione ai nominati William Gennaro Uzzi e Vincenzo Stanzione dell’inibizione per anni cinque, senza peraltro dar corso alla proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. prevista per le infrazioni di particolare gravità dall’art. 14, comma 2, C.G.S.. La Corte deve, invece, confermare il proscioglimento pronunciato dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C nei confronti di Luisa Sansò, nei confronti della quale non è stata conseguita la prova di un’effettiva, concreta, ingerenza nella gestione societaria della Taranto Calcio S.r.l.. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento, del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell’inibizione per anni 5 a carico dei signori Uzzi Gennaro William e Stanzione Vincenzo. Conferma nel resto.
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