F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 2. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI D’ALMA MASSIMO (AMMINISTRATORE UNICO), DALL’OGLIO ALEARDO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) CELLAI MAURIZIO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) PREZIOSI MATTEO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) ALBERTI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) GAGLIANI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MAGGIORELLI FRANCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), SIRONI MARCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), TROMBETTA GIOVANNI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA COMO CALCIO S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 2. RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI D’ALMA MASSIMO (AMMINISTRATORE UNICO), DALL’OGLIO ALEARDO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) CELLAI MAURIZIO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) PREZIOSI MATTEO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) ALBERTI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) GAGLIANI MASSIMO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MAGGIORELLI FRANCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), SIRONI MARCO (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), TROMBETTA GIOVANNI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA COMO CALCIO S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007) Con il provvedimento (carte 292- 295) oggetto di reclamo del Procuratore federale in data 16 febbraio 2007, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha deliberato il proscioglimento dei deferiti dalla richiesta di applicazione della sanzione di cui all'articolo 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. avendo essi ricoperto, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della società Calcio Como S.p.A., le cariche sociali sopra indicate nell'ambito dell'organo amministrativo della medesima. Sostiene il Procuratore federale che la decisione impugnata sarebbe erronea per i seguenti motivi: in primo luogo perché i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la preclusione prevista dalla nuova formulazione della norma presupponga una specifica imputazione a ciascuno dei deferiti di atti di gestione eziologicamente connessi con il dissesto societario, mentre anche l'attuale formulazione della norma importerebbe un automatismo della sanzione in conseguenza del semplice status di amministratore nel biennio precedente al fallimento; in secondo luogo, ed in subordine, perché la "preclusione" andrebbe quantomeno comminata nei riguardi di coloro che hanno compiuto atti gestori in ragione della posizione di legale rappresentanza rivestita dall'organizzazione societaria e cioè i signori Massimo Alberti, Maurizio Cellai, Aleardo Dall’Oglio, Massimo D’Alma e Giovanni Trombetta; infine, in ulteriore subordine, il Procuratore, qualora questa Commissione ritenga che l'onere della prova del compimento di atti di mala gestio da parte dei deferiti faccia carico alla Procura, chiede che siano acquisiti dalla Curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio indagini, i documenti rilevanti ai fini della valutazione della condotta e delle singole individuali responsabilità gestorie in capo ai deferiti. Il Procuratore federale conclude dunque chiedendo in via principale, in integrale riforma della decisione appellata, che tutti i deferiti siano dichiarati passibili della sanzione di cui all'articolo 21 N.O.I.F. e, per l'effetto, sia loro comminata la inibizione della durata di anni cinque, con proposta di preclusione al Presidente federale; in via subordinata, che sia comminata la inibizione della durata di anni cinque a carico dei signori Massimo Alberti, Maurizio Cellai, Aleardo Dall’Oglio, Massimo D’Alma e Giovanni Trombetta; in via ulteriormente subordinata, che sia disposta l’acquisizione dalla Curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio Indagini, della documentazione rilevante ai fini della valutazione della condotta e delle responsabilità gestorie in capo ai deferiti. Preliminarmente va chiarito che, malgrado le difformi ed imprecise locuzioni utilizzate, la sanzione in questione debba qualificarsi, per l'ipotesi, qui in discussione, di soggetti che siano stati amministratori di società cui sia stata revocata l'affiliazione per intervenuto fallimento, come inibizione, non foss'altro per il regime di tipicità delle sanzioni emergente, quanto alle persone fisiche, dall’art. 14 C.G.S., che fissa altresì la durata massima della inibizione in anni cinque (co. 2). Quanto alla ricostruzione del precetto recato dalla norma invocata (art. 21 N.O.I.F.), ritiene questa Commissione che sia errata la tesi, accolta dalla Commissione disciplinare, circa la natura innovativa della nuova formulazione dell’art. 21, che richiederebbe, a differenza che nella sua originaria formulazione, la prova, a carico dell'accusa, di specifici comportamenti di mala gestio commessi dagli incolpati e causalmente efficienti o concorrenti nella produzione del dissesto societario. Le modifiche regolamentari che hanno inciso sull’art. 21 N.O.I.F., come documentate da carte 116 ss., non consentono infatti di apprezzare significative innovazioni nel senso del passaggio da un regime di automatismo di applicazione della sanzione ad un regime di necessaria cognizione piena dell'efficienza causale di condotte attribuibili agli ex amministratori di società fallite, con onere della prova a carico della Procura. Ritiene questa commissione sia l'originario che l'attuale testo dell'articolo 21 N.O.I.F. non importi un automatismo tra la carica di amministratore della società fallita al momento del dissesto o nel biennio precedente e la sanzione della inibizione qui in esame, ma richieda che il giudicante accerti, per irrogare la sanzione, che i deferiti si siano trovati non solo ad aver formalmente rivestito le predette cariche societarie, ma altresì in una situazione di potenziale effettiva incidenza sulla gestione societaria e dunque in una posizione fattuale tale da poter aver determinato o aver potuto impedire il dissesto. Nel caso in esame tale situazione risulta potersi escludere solo quanto ai signori Giovanni Trombetta, Marco Sironi e Massimo Gagliani, per i quali dunque, pur con motivazione non completamente condivisibile, la decisione di proscioglimento può essere confermata. I predetti deferiti hanno fatto parte del consiglio di amministrazione per un breve lasso di tempo (circa otto mesi, dal 30 ottobre 2003 al 21 giugno 2004), partecipando alle due sole riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate in tale periodo e cioè: quella di insediamento, del 30 ottobre 2003, e quella del 3 maggio 2004 nella quale essi, con altri Consiglieri, chiesero ed ottennero la convocazione dell'assemblea degli azionisti per ogni decisione in merito alla gestione della società a fronte della situazione patrimoniale economica e finanziaria esposta dal Presidente, che evidenziava una perdita di esercizio di oltre € 2 milioni. Da ultimo, va aggiunto che nel breve lasso di tempo in cui i predetti deferiti furono membri del Consiglio di Amministrazione, essi non poterono verificare il bilancio relativo all’esercizio 2003/2004, essendosi dimessi prima della conclusione dell'esercizio medesimo, né contribuirono alla confezione o controllo di quello precedente, già approvato al momento del loro insediamento. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento, del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell’inibizione per anni 5 a carico dei signori Alberti Massimo, Cellai Maurizio, Dall’Ogio Aleandro, D’Alma Massimo, Preziosi Matteo, Maggiorelli Franco. Conferma nel resto.
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