F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 3. RECLAMO POL. CIVITELLA D’AGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRILLO FEDERICO FINO AL 31.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 3. RECLAMO POL. CIVITELLA D’AGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRILLO FEDERICO FINO AL 31.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 57 del 26.1.2007 accertava, sulla scorta degli atti di gara, che l’arbitro dell’incontro tra la Polisportiva Civitella D’Agliano e la U.S. Vitorchiano disputatasi il 24.1.2007 era stato violentemente colpito alla schiena da una ginocchiata infertagli dal calciatore Brillo Federico tanto da non essere in condizioni di proseguire nella conduzione della gara che veniva sospesa e pertanto comminava al Brillo la squalifica fino al 31.11.2011. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, nel respingere il reclamo della Polisportiva Civitella D’Agliano nella parte relativa alla sanzione inflitta al Brillo , precisava che, in base sia al referto dell’arbitro sia alle dichiarazioni da lui rese in sede di supplemento, non sussisteva alcun dubbio sull’atto di violenza (ginocchiata all’altezza dei reni) commesso dal giocatore Brillo ai danni dell’arbitro e considerava congrua la sanzione comminata al calciatore dal Giudice Sportivo. Con il ricorso a questa Commissione di Appello Federale, la Polisportiva Civitella D’Agliano deduce che la decisione qui impugnata sarebbe affetta da vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ma , nell’illustrare la sua censura, prospetta ragioni di perplessità sulla imparzialità dell’arbitro, sulla veridicità delle dichiarazioni di costui contenute nel referto e nel successivo supplemento di rapporto, nonché sulla mancata valutazione degli accertamenti demandati con esposto dell’attuale ricorrente all’Ufficio Indagini sulla fondatezza delle dichiarazioni rese dall’arbitro. Come risulta dal contenuto dell’impugnazione qui sopra esposto nei suoi aspetti essenziali, la ricorrente in sostanza non lamenta una omessa motivazione bensì fa valere un suo complesso punto di vista sul materiale probatorio di cui si è legittimamente avvalsa la Commissione Disciplinare e propone, quindi, alla Commissione di Appello Federale un giudizio di merito in terza istanza che non è ammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Civitella D’Agliano di Civitella D’Agliano (Viterbo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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