F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 4. RECLAMO A.I.C.S. POSEIDON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVLES LUSTRA/A.I.C.S. POSEIDON DEL 23.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 15.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 4. RECLAMO A.I.C.S. POSEIDON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVLES LUSTRA/A.I.C.S. POSEIDON DEL 23.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 15.3.2007) Con il provvedimento oggetto di reclamo la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, in accoglimento della reclamo della società Avles Lustra, infliggeva alla società A.I.C.S. Poseidon, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara disputata il 23.11.2006: ciò decideva, nel merito, ritenendo che alcuni calciatori che avevano preso parte, per la A.I.C.S. Poseidon, alla gara in questione, si trovavano in posizione irregolare in quanto tesserati per altre società, e che l'assistente di parte Carlo De Marco fosse anch'egli in posizione irregolare allorché aveva partecipato alla gara, essendo stato tesserato a favore della società A.I.C.S. Poseidon solo dal 19.1.2007, e cioè da data successiva al giorno di disputa della gara medesima. Ricorre la società A.I.C.S. Poseidon sostenendo di aver appreso solo dalla lettura del Com. Uff. della proposizione del reclamo da parte della Avles Lustra e sostiene che tale reclamo non è mai stato notificato ad essa A.I.C.S. Poseidon all'indirizzo indicato nell'affiliazione della società: lamenta dunque la violazione degli art. 29 commi 5 e 9 e 42, comma 1 C.G.S.. Il ricorso della A.I.C.S. Poseidon è fondato. Ed invero, risulta dagli atti che l'indirizzo al quale la Avles Lustra ha inviato, con lettera raccomandata, il proprio reclamo, non è quello ufficiale della A.I.C.S. Poseidon: come emerge da carte 32 ss. la lettera raccomandata della originaria reclamante fu inviata alla A.I.C.S. Poseidon “c/o Voza Eustachio, via Licinella 2 Paestum 84063 Capaccio (SA)”, mentre l'indirizzo della società, come risultante dalla domanda di affiliazione e mai mutato è quello di “via tenente colonnello Antonio Orlando, Capaccio Scalo” c/o Raffaele Fasolino. Sussiste dunque un difetto di regolare costituzione del contraddittorio ed il reclamo in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tale motivo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.I.C.S. Poseidon di Capaccio (Salerno), annulla la delibera impugnata per inammissibilità del reclamo proposto dalla società Avles Lustra alla Commissione Disciplinare e, per l’effetto, ripristina il risultato di 2 – 1 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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