F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 6. RECLAMO SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 4 GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA PISA/MONZA DEL 7.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 6. RECLAMO SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 4 GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA PISA/MONZA DEL 7.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007) Ritenuto che il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 227/C del 10.4.2007 ha comminato al signor Pietro Braglia, allenatore del Pisa Calcio, la squalifica di quattro gare effettive, “per comportamento reiteratamene offensivo nei confronti dell’arbitro durante la gara” del Campionato di Serie C/1, Girone A, Pisa/Monza, svoltasi in data 7.4.2007, nonché in quanto “dopo l’espulsione non rientrava negli spogliatoi, ma sostando sulla scalinata d’ingresso agli stessi impartiva indicazioni tecniche ai propri calciatori”; - che la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 237/C, in data 20.4.2007, ha respinto il ricorso proposto dal Braglia avverso il provvedimento del Giudice Sportivo ed ha confermata la sanzione comminata in prime cure, tenendo conto della relazione del collaboratore dell’Ufficio indagini in merito alla permanenza sulle scalinate degli spogliatoi ed alla condotta tenuta del tesserato dopo l’espulsione; - che avverso siffatta decisione l’interessato ha proposto appello innanzi a questa Commissione, ribadendo la fondatezza delle argomentazioni già sottoposte alla Commissione Disciplinare e consistenti in: - assenza di reiterazione del comportamento antidoveroso; - insussistenza (e, comunque, levità) disciplinare della condotta successiva all’espulsione; - omessa considerazione, in motivazione, del sincero pentimento del tesserato, esternato direttamente nei confronti del Direttore di gara non appena terminato l’incontro, riportato a referto; - abnormità della sanzione rispetto a casi simili; ed ha concluso chiedendo a questa Commissione la riduzione della squalifica da quattro a due giornate, ovvero nella misura del presofferto (cioè tre giornate all’atto della riunione della Commissione), anche con l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva di una giornata di squalifica; - che all’odierna riunione della Commissione d’Appello Federale è comparso l’avvocato Martini, delegato dall’avvocato Grassoni patrono dell’appellante, il quale ha confermato i motivi di gravame ed ha ribadito la necessità di attribuire rilievo al tempestivo pentimento del Braglia circa la condotta offensiva tenuta nei confronti dell’arbitro ed alla proporzionalità che deve esservi tra illecito e sanzione in rapporto a quanto avvenute in analoghe circostanze; - considerato che, effettivamente, dalla lettura del referto arbitrale si evince che le frasi irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro sono state profferite dal Braglia in un unico contesto e, dunque, sono da sanzionare quale unica condotta, alla quale s’è aggiunta quella antisportiva consistente nel mancato immediato rientro negli spogliatoi dopo l’espulsione (sia pure nei termini descritti in fatto, e cioè consistente nell’aver comunque lasciato il terreno di gioco, per sostare sulla scala di ingresso agli spogliatoi per un prolungato lasso temporale durante il quale ha impartito istruzioni ai giocatori della squadra da lui allenata, sia pure in una sola occasione, come chiaramente riportato nella relazione del collaboratore dell’Ufficio indagini presente in loco); - che le violazioni regolamentari perpetrate dal Braglia nell’occasione sono, dunque, da considerare sanzionabili in misura più lieve di quella stabilita dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e – pertanto – da contenere nelle tre giornate di squalifica presofferte all’atto della riunione della Commissione. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Braglia Piero, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate di gara e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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