F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 7. RECLAMO S.C. MARSALA A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2006/2007 ALLA SOCIETA’; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 AL CALCIATORE SCAVONE FABIO: DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 AL CALCIATORE CASANO ANDREA; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 AI CALCIATORI ILARIO MIRKO E CIALONA IGNAZIO DANILO; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 AL CALCIATORE MARINO FRANCESCO SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 dell’1.3.2007) 8. RECLAMO SIG. CIALONA FRANCESCO ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE CIALONA IGNAZIO DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007) 9. RECLAMO SIG. ILARIO ANTONIO ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE ILARIO MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007) 10. RECLAMO SIGG. CASANO SALVATORE E CRAPAROTTA GRAZIA ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE CASANO ANDREA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 E MESI 6, SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 7. RECLAMO S.C. MARSALA A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2006/2007 ALLA SOCIETA’; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 AL CALCIATORE SCAVONE FABIO: DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 AL CALCIATORE CASANO ANDREA; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 AI CALCIATORI ILARIO MIRKO E CIALONA IGNAZIO DANILO; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 AL CALCIATORE MARINO FRANCESCO SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 dell’1.3.2007) 8. RECLAMO SIG. CIALONA FRANCESCO ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE CIALONA IGNAZIO DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007) 9. RECLAMO SIG. ILARIO ANTONIO ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE ILARIO MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007) 10. RECLAMO SIGG. CASANO SALVATORE E CRAPAROTTA GRAZIA ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ SUL CALCIATORE CASANO ANDREA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 3 E MESI 6, SEGUITO GARA ADELKAM/MARSALA DEL 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell’1.3.2007) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Adelkam – Marsala, disputato in data 28.1.2007 e valevole per il Campionato Allievi Regionali organizzato dal Comitato Regionale Sicilia, il Giudice Sportivo presso il citato Comitato Regionale, stante la grave condotta tenuta da alcuni atleti tesserati per la società Marsala e riconosciuta la responsabilità oggettiva di quest’ultima, infliggeva le seguenti sanzioni: la penalizzazione di punti 3 in classifica e l’ammenda di € 500,00 alla società Marsala A.S.D.; la squalifica per anni cinque al calciatore Fabio Scalone; la squalifica per anni tre e mesi sei al calciatore Andrea Casano; la squalifica per anni tre ai calciatori Mirko Ilario, Giacomo Montepiano e Ignazio Danilo Cialona; la squalifica per anni due al calciatore Francesco Marino. La società Marsala impugnava la descritta decisione in ordine alle sanzioni inflitte a carico della stessa società e dei propri tesserati. Proponeva, altresì, separato appello il calciatore Giacomo Montepiano. Il Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Sicilia, letti gli atti depositati e sentiti sia la società, che ne aveva fatta espressa richiesta nel proprio ricorso, che l’arbitro della gara, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che i soggetti descritti come gli autori dell’aggressione all’arbitro erano quelli indicati dal medesimo direttore di gara, che li aveva riconosciuti e identificati al termine dell’incontro, e che la società è chiamata a rispondere, oggettivamente, della condotta dei suoi tesserati, rigettava l’appello della società Marsala. Lo stesso Giudice accoglieva, invece, il ricorso dell’atleta Giacomo Montepiano annullando la squalifica inflitta allo stesso in prima istanza. Avverso tale decisione hanno proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Marsala A.S.D., Francesco Cialona quale esercente la potestà su Ignazio Danilo Cialona, Antonio Ilario quale esercente la potestà su Mirko Ilario, nonché Salvatore Casano e Grazia Craparotta quali esercenti la potestà su Andrea Casano, i quali, in sintesi, lamentano l’omessa motivazione sulle sanzioni irrogate da parte del Giudice di secondo grado e, pertanto, chiedono che, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., questa Commissione valuti il merito della questione sottoposta alla sua attenzione e che, all’esito, la decisone impugnata venga riformata. Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 4.5.2007, sono presenti gli avv.ti Giacalone e Di Pasquale nell’interesse dell’atleta Mirko Ilario, l’avv. Lombardi nell’interesse dell’atleta Andrea Casano e l’avv. Ferro nell’interesse dell’atleta Ignazio Danilo Cialona. I delegati si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nei propri reclami. La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere disposta la riunione dei procedimenti introdotti dagli atleti dalla società Marsala A.S.D. a quello instaurato da quest’ultima per evidenti motivi di connessione, trattandosi di impugnazioni proposti avverso la medesima decisione. In ordine all’eccezione di omessa motivazione sulla gradualità della pena inflitta ai reclamanti, questa Commissione ritiene che la stessa sia fondata e, pertanto, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., valuterà e deciderà nel merito il presente procedimento riunito. Come detto i reclamanti lamentano la mancata valutazione delle condotte ai fini della gradualità delle sanzioni. A tal riguardo si rileva come l’estrema gravità dei fatti che emergono dalla dettagliata descrizione resa dal direttore di gara nel proprio referto, e confermata dallo stesso dinanzi al Giudice di secondo grado, nonché l’omissivo comportamento dei dirigenti della società che hanno permesso ai propri tesserati di insultare e percuotere l’arbitro, impongono la conferma delle sanzioni irrogate alla società Marsala A.S.D. Non sono condivisibili nemmeno le doglianze degli atleti, dirette a contestare la veridicità dei referti arbitrali con dichiarazioni di soggetti presenti al momento dei fatti in questione. Sul punto è noto come principio fondamentale dell’ordinamento calcistico sia quello dettato dall’art. 31, comma 1, C.G.S., che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, peraltro, giustifica, indubbiamente, l’adozione di sanzioni a carico degli atleti stessi. Vi è piuttosto da rilevare che le sanzioni poste a carico dei calciatori sono, effettivamente, eccessive rispetto ai principi ordinariamente seguiti da questa Commissione per fatti di identica natura. In virtù di detti principi si ritiene, pertanto, di ridurre le squalifiche irrogate agli atleti fissandole coma dal dispositivo che segue. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dalla F.C. Marsala A.S.D. di Marsala (Trapani); dal signor Cialona Francesco esercente la patria potestà sul calciatore Ciarlona Ignazio; dal signor Ilario Antonio esercente la patria potestà sul calciatore Ilario Mirko e dai signori Casano Salvatore e Craparotta Grazia esercenti la patria potestà sul calciatore Casano Andrea, in parziale accoglimento: - riduce ad anni 4 la squalifica inflitta al calciatore Scavone Fabio; - riduce ad anni 3 la squalifica inflitta al calciatore Casano Andrea; - riduce ad anni 2 e mesi 6 la squalifica inflitta ai calciatori Ilario Mirko e Cialona Ignazio Danilo. Conferma nel resto. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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