F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 11. RECLAMO F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE SINO AL 31.12.2007 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 2.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 11. RECLAMO F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE SINO AL 31.12.2007 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 2.3.2007) La Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale con la decisione di cui in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società F.C.Genzano contro la pronuncia del Giudice Sportivo, in merito ai fatti verificatisi nel corso della gara disputata il 28.1.2007 tra la ricorrente società e S.Felice A.C. Normanna, durante la quale un sostenitore della squadra ospitante aveva lanciato un tamburo all’indirizzo di uno degli assistenti dell’arbitro provocando allo stesso gravi danni fisici, confemava la squalifica del campo, con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 31.12.2007, riduceva l’ammenda irrogata da € 15.000,00 ad € 5000,00 e annullava la penalizzazione di tre punti in classifica. Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale la società F.C. Sporting Genzano. La società ricorrente lamenta la eccessività della squalifica del campo fino al 31.12.2007 per non avere la Commissione Disciplinare di molteplici circostanze attenuanti e in particolare: a) della fattiva collaborazione prestata dai dirigenti e dall’allenatore dello Sporting Genzano; b) il comportameno corretto e civile della maggioranza del pubblico che stigmatizzava il gesto dell’autore del lancio del tamburo; c) numerose imprecisioni contenute nei rapporti di gara; d) la fattiva opera di prevenzione svolta dalla società, con la richiesta e la predisposizione di un adeguato sevizio di ordine pubblico; e) l’assenza di precedenti in capo alla società; f) la ferma reazione e condanna dei fatti da parte della società e della Amministrazione Comunale; g) la diversa salutazione da parte della Giustizia Sportiva di precedenti specifici. Il ricorso così come proposto è inammissibile. Ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate innanzi a questa Commissione Federale per violazione e falsa applicazione delle norme federali, espressamente richiamate, nonchè per omessa o contradditoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Nel caso in esame in esame la società ricorrente lamenta sostanzialmente la omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata in merito alla determinazione delle sanzioni richiamando pedissequamente in questa sede tutte quelle circostanze già sottoposte al vaglio del giudice a quo. Orbene si tratta di un evidente tentativo di riproporre surrettiziamente innanzi alla C.A.F. circostanze di fatto e apprezzamenti di merito che con esaustiva motivazione sono state compiutamente valutate dal giudice di secondo grado. Infatti la Commissione Disciplinare ha analiticamente elencato tutte le circostanze addotte dalla società reclamante per lamentare la eccessività delle sanzioni irrogate dal primo giudice valutandole in tutti i loro aspetti con apprezzamento di fatto del tutto immune dai vizi denunciati. Pertanto non rientrando nei compiti della C.A.F. una diversa e più favorevole valutazione dei fatti già oggetto di due pregressi gradi di giudizio il ricorso conseguentemente deve esseredichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza) edispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it