F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 12. RECLAMO SPORTSUBEQUANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SULMONA/SPORTSUBEQUANA DEL 25.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 12. RECLAMO SPORTSUBEQUANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SULMONA/SPORTSUBEQUANA DEL 25.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo con la decisione di cui in epigrafe accoglieva il reclamo proposto dalla società Vis Sulmona contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara Vis Sulmona-Sports Subequana disputata il 25.3.2007, per errore tecnico dell’arbitro, il quale malgrado la riserva scritta della società ospite aveva accertato la irregolarità delle bandierine di calcio d’angolo soltanto al termine della gara e per l’effetto ripristinava il risultato acquisito sul campo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la società A.S.D. Sports Subequana. La ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto irrilevante, sul piano della regolarità della gara, la non conformità al regolamento di due delle quattro bandierine di calcio d’angolo, nonostante la riserva scritta presentata dalla società ospite prima della gara. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Invero ai sensi dell’art.64 comma 2 delle N.O.I.F. l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che a suo giudizio appaiono pregiudizievoli della incolumità, propria dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Alla stregua di tale disposizione che, è bene precisare, non ipotizza una fattispecie normativa tipica, rimane comunque nella discrezionalità del direttore di gara l’apprezzamento concreto della effettiva incidenza dei fatti o delle situazioni che, nella sua piena indipendenza di giudizio, possono essere considerati potenzialmente lesivi della incolumità propria, degli assistenti e dei calciatori. Correttamente dunque la Commissione Disciplinare, in ossequio a tale principio, ha ritenuto la irrilevanza nella fattispecie dell’eventuale errore tecnico dell’arbitro per non avere accertato prima della gara la irregolarità delle bandierine, dal momento che questi ha precisato che la lieve difformità di due bandierine del calcio d’angolo non costituiva alcun rischio per la incolumità dei calciatori e che la circostanza non aveva avuto in ogni caso alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara. Il ricorso pertanto va respinto col conseguente incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sports Subequana di Castelvecchio Subequo (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it