F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 13. RECLAMO C.C.S. CALCIO SANT’ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SANT’ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 04/05/2007 13. RECLAMO C.C.S. CALCIO SANT’ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SANT’ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007) La C.A.F., in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla C.C.S. Calcio Sant’Elia di Reggio Calabria, ha emesso la seguente ordinanza: - ritenuto che dagli atti ufficiali non è possibile accertare se il calciatore Barreca Vincenzo abbia partecipato all’intera gara disputatasi il 10.3.2007 tra il Calcio Sant’Elia e la Reggio Sud 204, ritenutane la necessità, trasmette gli atti all’Ufficio Indagini F.I.G.C. per accertamenti sulla suddetta circostanza e sospende il presente procedimento
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