F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 7. RECLAMO SIG. DI CRISTOFARO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO GARA AVELLINO/TERNANA DEL 7.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 237/C del 20.4.2007 – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007) 8. RECLAMO U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, NONCHE’ AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30.9.2007 AL SIG. PUGLIESE MARCO, INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.8.2007 AI SIGNORI LO SCHIAVO ANTONIO, PUGLIESE MASSINO E LANZETTA ANGELO, SEGUITO GARA AVELLINO/TERNANA DEL 7.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 237/C del 20.4.2007 – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 7. RECLAMO SIG. DI CRISTOFARO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO GARA AVELLINO/TERNANA DEL 7.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 237/C del 20.4.2007 – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007) 8. RECLAMO U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, NONCHE’ AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30.9.2007 AL SIG. PUGLIESE MARCO, INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.8.2007 AI SIGNORI LO SCHIAVO ANTONIO, PUGLIESE MASSINO E LANZETTA ANGELO, SEGUITO GARA AVELLINO/TERNANA DEL 7.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 237/C del 20.4.2007 – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007) Con atto spedito il 30.4.2007 la U.S. Avellino S.p.A. ed i suoi dirigenti Marco Pugliese, Massimo Pugliese, Angelo Lanzetta ed Antonio Lo Schiavo, impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007, intervenuta all’esito di quanto accaduto nello svolgimento della gara Avellino / Ternana disputata il 10.4.2007. Avverso lo stesso provvedimento proponeva autonomo reclamo anche il signor Giovanni Di Cristofaro, dirigente accompagnatore della U.S. Avellino. Stante l’indubbia connessione fra i due separati procedimenti, la C.A.F. ritiene pregiudizialmente di doverli riunire atteso che traggono origine dai medesimi fatti ed identico è il materiale probatorio. Nel merito, devesi invece operare una sostanziale distinzione tra la situazione della squadra e quella dei suoi dirigenti. Ed invero, l’U.S. Avellino ha una responsabilità diretta per lo specifico comportamento tenuto dai suoi dirigenti ed una responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori. Nella fattispecie però proprio il grave comportamento tenuto dai dirigenti sminuisce l’operato dei sostenitori che hanno pur lanciato in campo svariate bottiglie piene e semipiene di acqua, senza danni, ma creando comunque una situazione di oggettivo pericolo. L’obbligo di giocare le gare a porte chiuse non è provvedimento erroneo, anche perché, nella valutazione dei fatti non può prescindersi che nel corso del presente campionato la società è già stata sanzionata più volte, ma nella graduazione della sanzione, considerato anche che si è sostanziata solo fattispecie di pericolo non sfociata fortunatamente nella causazione di danni specifici e che la circostanza sanzionata si è concretata in un unico pur grave episodio dei propri sostenitori (lancio di bottiglie), appare equo ridurre la sanzione nei limiti di quanto ad oggi già sofferto, annullando il provvedimento dell’ordine di disputa delle gare a porte chiuse per il prosieguo del campionato. Quanto alla posizione dei dirigenti, la C.A.F. ritiene invece di respingere tutte le impugnazioni proposte. Ed invero i fatti risultano conclamati e comprovati in maniera univoca e concordante da molteplici elementi, referto arbitrale e relativo supplemento, rapporto dei due assistenti di gara, rapporto del Commissario di campo, supplemento di referto del medesimo, relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, a cui deve riconoscersi natura probatoria privilegiata ex art. 31 C.G.S.. Nessun elemento è emerso in maniera tale da poter scalfire o sminuire le risultanze istruttorie testè richiamate ed a nulla rileva il tentativo, meramente tuzioristico, di ravvisare contraddizioni tra le dette prove. Ciascuno degli operatori richiamati (arbitro, assistenti, quarto uomo, collaboratori dell’Ufficio Indagini) ha descritto inequivocabilmente la medesima sconfortante situazione in capo a persone che, lungi dal dover porre in essere i comportamenti loro contestati, come correttamente ha affermato la Commissione Disciplinare, dovrebbero essere esempio di correttezza ed educazione sportiva. I vari operatori non hanno quindi riportato situazioni tra loro diverse e contraddittorie, ma diverse prospettive (ciascuno secondo il proprio specifico ruolo ed angolo di visuale istituzionale) di un medesimo sconsolante e sconfortante quadro. Nel dettaglio, ad ogni singolo dirigente è stato contestato il suo specifico ed illegittimo comportamento con particolari che a volte lasciano addirittura increduli. Vi sono stati infatti insulti ed offese per tutti (organi federali, arbitro, collaboratori, ecc.), tentativi di aggressione limitati solo dal sollecito intervento delle Forze dell’Ordine (l’arbitro è stato comunque raggiunto da percosse), allontanamento delle guardie private onde consentire eventualmente o quanto meno agevolare fatti di violenza, un lungo assedio dell’arbitro e dei suoi collaboratori, ecc. In siffatta generale situazione, non ritiene la C.A.F. che nei confronti di nessun dirigente possa essere attenuata o elisa la sanzione inflitta dal Giudice del Merito, che risulta applicata nei giusti parametri. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dal signor Di Cristofaro Giovanni e dalla U.S. Avellino S.p.A. di Avellino: - accoglie parzialmente il ricorso della U.S. Avellino S.p.A., riduce la sanzione dell’obbligo di disputare 4 gare effettive a porte chiuse a quanto oggi già sofferto. Respinge per il resto le impugnazioni relative alla posizione dei singoli dirigenti. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso del signor Di Cristofaro Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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