F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 9. RECLAMO A.S.D. REGGIOSUD 2004 AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO SINO AL 30.9.2007, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 800,00, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIOSUD 2004/BRANCALEONE DELL’11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 16.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 10/05/2007 9. RECLAMO A.S.D. REGGIOSUD 2004 AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO SINO AL 30.9.2007, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 800,00, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIOSUD 2004/BRANCALEONE DELL’11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 16.4.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria riteneva provato che in occasione della gara A.S.D. Reggio Sud 2004/Brancaleone il signor Cloro Costanzo avesse rivolto minacce ad uno degli assistenti arbitrali; che il terreno di gioco fosse stato invaso da una decina di persone senza alcun intervento dei dirigenti della società locale; che uno degli assistenti arbitrali avesse subito lesioni e percosse ad opera di sei delle predette 10 persone; che era stato posto in essere un tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro da due persone facenti parte dello stesso gruppo; che l’arbitro, dopo alcuni minuti dalla fine della gara, avanti alla porta dello spogliatoio era stato colpito con un violento pugno alla nuca; che, mentre la terna arbitrale si trovava nello spogliatoio, il signor Cloro aveva rivolto minacce all’arbitro ed all’allenatore della squadra locale e che il sig. Lauteri Danilo si fosse unito alle minacce contestando l’operato dell’arbitro. Di conseguenza, la Commissione Disciplinare aveva rigettato il reclamo proposto contro la relativa decisione del Giudice Sportivo che per tali fatti aveva deliberato nei confronti della A.S.D. Reggio Sud 2004 la squalifica del campo di gioco fino al 30.9.2007, la penalizzazione di 5 punti in classifica, la sanzione dell’ammenda di € 800,00, la inibizione del signor Cloro fino al 31.5.2007 e la squalifica del signor Lauteri fino al 30.4.2007. Avverso tale decisione proponeva reclamo alla C.A.F. la A.S.D. Reggio Sud 2004 dolendosi della enormità della pena inflittale e chiedendo un’equa riduzione della squalifica del campo di gioco; l’annullamento della penalizzazione di cinque punti oltre ad un’equa riduzione dell’ammenda. In via preliminare, la C.A.F. rileva l’inammissibilità del gravame. Nella specie, la C.A.F. viene adita in terzo grado in quanto si è già pronunciata, quale giudice di appello, la Commissione Disciplinare. L’impugnazione poteva essere, pertanto, proposta solo per motivi attinenti alla competenza, per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 31, 1 comma lett. a), b) e c). Le doglianze inerenti, invece, all’applicazione ed alla quantificazione delle sanzioni costituisce una tipica valutazione “di merito” che possono essere proposte alla C.A.F. solo quando quest’ultima viene adita quale giudice di secondo grado a norma dell’art. 33, 1 comma lett. d) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Reggio Sud 2004 di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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