F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 1. RECLAMO A.C. FORMIGINE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’AMMENDA DI € 300,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 4.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 1. RECLAMO A.C. FORMIGINE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’AMMENDA DI € 300,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 4.4.2007) In data 8.5.2007, la A.C. Formigine, in persona del suo Presidente (signor Marcello Masi) ha proposto reclamo a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 4.4.2007. Con tale delibera la Commissione aveva inflitto alla suddetta associazione calcistica le sanzioni di 5 punti in classifica e di € 300,00 di ammenda per ripetute violazioni dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F.. La A.C. Formigine, infatti, aveva in occasione di più partite collocato in campo un calciatore di nazionalità russa di nome Alexander Ovsyannikov, nato il 28.8.1989, senza che questi risultasse tesserato per quella associazione. I reclamanti davanti alla C.A.F., sostengono ora che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare vada annullata, in considerazione della infondatezza, genericità e indeterminatezza della contestazione, in considerazione della buona fede sottesa al comportamento dell’associazione reclamante e della carenza assoluta di motivazione relativamente alle sanzioni applicate. In particolare, gli appellanti sottolineano come nel periodo relativamente al quale si contesta l’utilizzo del suddetto calciatore, pendesse presso la F.I.G.C. la richiesta di tesseramento inviata dalla A.C. Formigine e che quindi risultasse mancante solo l’inserimento del nominativo del calciatore stesso negli elenchi dei tesserati dell’associazione. La Commissione d’Appello Federale rammenta la natura costitutiva degli effetti da attribuire al tesseramento di un calciatore presso la F.I.G.C. e l’inidoneità della semplice richiesta di tesseramento a produrre i medesimi effetti. Questa Commissione, ritiene perciò che la A.C. Formigine abbia violato l’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11bis N.O.I.F. e sia stata legittimamente sanzionata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Formigine A.S.D. di Formigine (Modena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it