F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 4. RECLAMO CALCIATORE FUCILI Michele AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 6, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 166 del 13.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 4. RECLAMO CALCIATORE FUCILI Michele AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 6, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 166 del 13.4.2007) La Commissione Disciplinare indicata in epigrafe, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 166 del 13.4.2007, irrogava, su deferimento della Procura Federale, al calciatore Michele Fucili, la sanzione della squalifica per 6 mesi per aver iniziato, in violazione della clausola compromissoria, giudizio avanti al Giudice Ordinario al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni asseritamene a lui dovute dalla società Urbino Calcio. Avverso questa decisione il Fucili ha proposto tempestivo ricorso a questa Commissione di Appello Federale. Nella sua impugnazione il Fucili lamenta, in primo luogo, difetto di motivazione per non avere la Commissione Disciplinare considerato la circostanza che l’azione giudiziaria da lui proposta era stata tempestivamente resa inefficace a seguito di atto di rinuncia accettato dalla controparte (Urbino Calcio); perché, comunque, egli , pur avendo commesso la violazione dell’ art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, non aveva tratto da questo comportamento, pur irregolare, alcun vantaggio economico; perché la sua indubbia buonafede avrebbe consigliato una notevole riduzione della sanzione. Il ricorso va totalmente rigettato. Osserva questa Commissione di Appello che la violazione commessa dal calciatore Fucili è indubbia e si è consumata con la presentazione del ricorso al giudice ordinario per ottenere il soddisfacimento delle pretese economiche vantate nei confronti della società di appartenenza. Va osservato, in particolare, che il giudizio ordinario si era ritualmente incardinato davanti al Tribunale di Urbino tanto che questo Giudice ha dovuto emettere per por fine alla vertenza un provvedimento formale di estinzione del processo. Irrilevante è, poi, la circostanza che il Fucili non si sia, in alcun modo, avvantaggiato economicamente a seguito dell’azione proposta in quanto questo profilo dell’azione irregolare del tesserato non è previsto come elemento costitutivo della violazione. Infine la buonafede del Fucili non poteva consigliare né suggerisce una riduzione della sanzione in quanto 6 mesi di squalifica costituisce il minimo edittale. Per completezza va chiarito che il precedente richiamato dal ricorrente (decisione C.A.F. del giorno 11.7.2005 su ricorso del Modica Calcio per il giocatore Favata Stefano) non ha qui rilevanza perché riguarda un caso singolare in cui due giocatori, appunto il Favata e Ignazio Papa, erano stati coinvolti direttamente nello stesso fatto, ma, per ragioni procedurali, la sanzione di 3 mesi di squalifica inflitta al Papa era divenuta irrevocabile sicché sarebbe stato iniquo applicare al Favata una squalifica per un periodo più lungo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fucili Michele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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