F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 8. RECLAMO SIGNOR CHIARI Stefano AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 5 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 8. RECLAMO SIGNOR CHIARI Stefano AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 5 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007) Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferisce alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia il signor Chiari Stefano, a seguito di comportamento antiregolamentare dello stesso Chiari per aver partecipato all’assemblea del Comitato Regionale Lombardia dell’1.10.2006 senza essere abilitato alla rappresentanza societaria in quanto colpito da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007, preso atto, documentalmente, della inibizione in corso di esecuzione, nonché delle rassegnate dimissioni dello stesso tesserato a far data dal 16.10.2006, infliggeva l’inibizione per 5 mesi al signor Chiari Stefano da scontare nell’eventualità dovesse tesserarsi nuovamente. Il signor Chiari Stefano ricorre alla C.A.F.. La Commissione osserva come la documentazione versata in atti consenta di affermare con tranquillante certezza che il Chiari nella circostanza, benché inibito e consapevole del suo temporaneo status, accedeva in luoghi a lui preclusi violando il disposto normativo disciplinare con la conseguenza che il ricorso non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Chiari Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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