F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 2. RECLAMO A.S.D. SANITA’ AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE AL SIG. PADOLINI SALVATORE FINO AL 14.3.2010 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARA INTERNE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA SANITÀ/OLIMPIC MARIANELLA DEL 14.3.2007; DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE INTERNE A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA DA QUELLE GIÀ SANZIONATE NELLA GARA DEL 14.3.2007, INFLITTA SEGUITO GARA SANITA’/RIN. CAVALLEGGERI DEL 18.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 5.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 2. RECLAMO A.S.D. SANITA’ AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE AL SIG. PADOLINI SALVATORE FINO AL 14.3.2010 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARA INTERNE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA SANITÀ/OLIMPIC MARIANELLA DEL 14.3.2007; DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE INTERNE A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA DA QUELLE GIÀ SANZIONATE NELLA GARA DEL 14.3.2007, INFLITTA SEGUITO GARA SANITA’/RIN. CAVALLEGGERI DEL 18.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 5.4.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania con Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007 infliggeva alla società A.S.D. Sanità le seguenti sanzioni: a) ammenda di € 350,00 ed obbligo di disputa delle prossime 3 gare interne a porte chiuse, con decorrenza da quelle già sanzionate nella gara del 14.3.2007 (per comportamento violento nei confronti del direttore di gara e di calciatore avversario di propri tesserati; inoltre durante la gara propri sostenitori facevano esplodere diversi petardi, ingiuriavano, minacciavano ed attingevano con sputi i calciatori ospitati) b) squalifica per 4 gare effettive al calciatore Esposito Stefano (perché colpiva con un pugno al viso un calciatore avversario (R.C.C.); c) inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 14.3.2010 (perché al termine della gara colpiva l’Arbitro con un calcio alla gamba). La Commissione Disciplinare, successivamente adita, dopo aver rivisitato la documentazione agli atti ed esaminati gli scritti difensivi, in riforma della gravata decisione, riduceva, con riferimento alla gara del 14.3.2007, la sanzione dell’ammenda riportandola ad € 250,00 ferma restando la sanzione dell’obbligo di disputa, a porte chiuse, di 5 gare ufficiali a decorrere dalla data del 22.3.2007; confermava nel resto lasciando inalterate le decisioni assunte nei confronti dei tesserati. Ricorre a questa C.A.F. la società A.S.D. Sanità, la quale censurava la decisione di appello sotto il profilo della violazione dell’art. 33 sub c) C.G.S. per contraddittorietà della motivazione ed al fine di ottenere una ulteriore riduzione delle sanzioni comminatele, in punto di fatto, ripercorreva le medesime argomentazioni già dedotte in grado di appello. Concludeva, quindi, per l’annullamento della sanzione a carico del dirigente Padolini ovvero per una sua importante riduzione; per l’annullamento della sanzione della disputa di due giornate a porte chiuse inflitta a seguito dell’incontro del 14.3.2007 ed infine per la riduzione della sanzione comminata a seguito della gara del 18.3.2007 di disputa di 3 gare a porte chiuse. La C.A.F. osserva come il reclamo non possa trovare accoglimento. L’esame approfondito degli atti di causa, il dettagliato referto arbitrale nonché gli ulteriori scritti ufficiali, circoscrivono con estrema chiarezza il disvalore che connota le condotte poste in essere dai tesserati nonché dai sostenitori della reclamante società poste in essere sia nei confronti dell’ufficiale di gara che dei calciatori avversari. Di quanto precede, il giudice a quo da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanità di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it