F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 3. RECLAMO U.S.D. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISONZO CALCIO/U.S.D. MONASTERACE DEL 17.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 17.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 3. RECLAMO U.S.D. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISONZO CALCIO/U.S.D. MONASTERACE DEL 17.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 17.4.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria - Delegazione Provinciale di Catanzaro - con Com. Uff. n. 57 del 28.3.2007, a seguito di riserva presentata dalla società U.S.D. Monasterace in relazione al regolare svolgimento della gara Isonzo Calcio/Monasterace del 18.3.2007, disattendendo le richieste dell’U.S. Monasterace stessa tendenti ad ottenere il c.d. 0 – 3 a tavolino per irregolare svolgimento dell’incontro ( ndr la gara doveva disputarsi a porte chiuse; la reclamante deduce la presenza di spettatori e di stato di sudditanza dei propri calciatori), confermava il risultato raggiunto sul campo di 2 – 2 ritenendo la gara in esame regolarmente disputata. La Commissione Disciplinare, successivamente adita dall’U.S. Monasterace per la riforma dell’impugnato provvedimento, dopo aver rivisitato la documentazione agli atti, aver sentito in udienza il rappresentate dell’appellante, concludeva per la conferma della statuizione del primo Giudice atteso che, quanto semplicemente dedotto e non provato dall’U.S. Monasterace, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara; in particolare nel referto arbitrale, atto dotato di fede privilegiata, non è fatta menzione alcuna della lamentata presenza di spettatori. L’unico episodio rilevante risulta relativo al diverbio avvenuto tra i calciatori Arleo e Papaleo esauritosi con provvedimento disciplinare di espulsione da parte del direttore di gara. I predetti elementi, pertanto, in nulla possono aver pregiudicato lo svolgimento dell’incontro. Ricorre a questa C.A.F. la società U.S. Monasterace, riproponendo a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e domanda in via principale, a mezzo di proprio rappresentante comparso personalmente all’udienza del 17.5.2007, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Isonzo Calcio oltre all’applicazione di un punto di penalizzazione. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F., per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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