F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 13. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLA SANZIONE DI €1.000,00 INFLITTA ALL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007) 14. RICORSO DEL SIGNOR BUSSI GUERRINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAGLI A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007) 15. RICORSO DEL CALCIATORE BONOMI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CASO LA SOCIETA DEBBA ANCORA DISPUTARE GARE DEL CAMPIONATO, O NELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA PER LA PARTE NON POTUTA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 13. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA DELLA SANZIONE DI €1.000,00 INFLITTA ALL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007) 14. RICORSO DEL SIGNOR BUSSI GUERRINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAGLI A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007) 15. RICORSO DEL CALCIATORE BONOMI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NEL CASO LA SOCIETA DEBBA ANCORA DISPUTARE GARE DEL CAMPIONATO, O NELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA PER LA PARTE NON POTUTA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERGOCREMA/CARPENDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007) Preliminarmente si osserva che il procedimento e sottoposto a termini speciali di cui al Com. Uff. 9/A del 18.5.2007. Con rituale appello 21.5.2007 il Procuratore Federale ha proposto parziale gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007), su atto di deferimento 15.5.2007 per la contestata violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., ha inflitto alla U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., l’ammenda di €1.000,00 con diffida. Ha eccepito il Procuratore Federale la erroneita e inadeguatezza della comminata sanzione atteso che per costante giurisprudenza di merito e della C.A.F., in conseguenza dell’incolpazione di aver schierato un calciatore che, a causa di una squalifica non scontata, non aveva titolo a partecipare alla gara, avrebbe dovuto essere applicato il disposto di cui all’art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S. a titolo di responsabilita oggettiva. Chiedeva, pertanto, in riforma dell’impugnata decisione, l’irrogazione di punti uno di penalizzazione nella classifica 2007/2008 o la diversa penalizzazione ritenuta di giustizia. Con rituale e separato gravame datato 23.5.2007 il dirigente Bussi Guerrino, tesserato per l’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., sanzionato con l’inibizione di mesi uno dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Com. Uff. su citato), ha in sostanza eccepito la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa atteso che il procedimento disciplinare si era svolto senza il rispetto del disposto di cui all’art. 37 C.G.S.. Con ulteriore rituale gravame il calciatore professionista Bonomi Matteo, tesserato per l’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., sanzionato Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con la squalifica per due giornate effettive di gara, uniformandosi ai motivi esplicitati dal dirigente Bussi, chiedeva in via preliminare l’annullamento della decisione impugnata, in subordine e nel merito, in riforma della stessa, l’irrogazione dell’ammenda ed ulteriormente, nel merito, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara. Nella seduta fissata al 24.5.2007 comparivano il sostituto Procuratore Federale, il quale insisteva per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni, concludendo per l’inammissibilita degli appelli del Bussi e del Bonomi. Il difensore della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. concludeva in via preliminare, per l’annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa ed in via principale chiedeva il rigetto dell’appello del Procuratore Federale con la conferma della sanzione dell’ammenda irrogata alla societa. Il difensore dei tesserati Bussi e Bonomi concludeva per l’applicabilita della procedura prevista dall’art. 37 C.G.S. con conseguente annullamento della decisione impugnata, in subordine, e nel merito, la riduzione delle sanzioni inflitte nella misura che sara ritenuta di giustizia. La C.A.F., in via preliminare, tenuto conto dell’evidente connessione oggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti. Cio premesso si osserva che l’eccezione procedurale sollevata dalla difesa della U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. e fondata e, quindi, deve essere accolta. Per costante prassi degli organi disciplinari e di questa C.A.F. il giudizio conseguente ad atto di deferimento del Procuratore Federale si instaura in rigorosa applicazione di quanto disposto dall’art. 37 C.G.S. e, quindi, con l’osservanza dei contenuti normativi e procedurali di cui ai commi 2, 3, 5, 6. Sotto questo pregiudiziale profilo i gravami proposti dai tesserati Bussi Guerrino e Bonomi Matteo sono fondati e pertanto devono essere accolti. E’ accaduto, infatti, che la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pur avendo notificato agli incolpati, con atto del 16.5.2007, l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, ha omesso di comunicargli che gli atti rimanevano depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, essi avevano il diritto di prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant’altro utile ai fini di difesa. Inoltre, poiche il dibattimento si e svolto il 18 maggio successivo, la Commissione Disciplinare e incorsa in ulteriore violazione non concedendo ai deferiti i termini a difesa ex comma 3 del richiamato art. 37 C.G.S.. Tali violazioni procedurali, peraltro, sono rilevabili d’ufficio senza necessita di un impulso di parte in quanto inficiano, in modo insuperabile, la regolarita del procedimento. Del tutto prive di fondamento appaiono, pertanto, le motivazioni della Commissione Disciplinare nel punto in cui e stato richiamato il disposto di cui all’art. 30 C.G.S. che, per quanto piu sopra osservato, non e applicabile ai procedimenti disciplinari che si instaurano con atto di deferimento del Procuratore Federale. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli n. 13), 14) e 15) cosi dispone: - accoglie i reclami dei signori Bonomi Matteo e Bussi Guerrino e per l’effetto annulla l’impugnata decisione e dispone il rinvio degli atti, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per l’esame del merito, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art. 37 C.G.S.; - dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo della Procura Federale. Dispone la restituzione delle tasse reclamo ai signori Bonomi Matteo e Bussi Guerrino.
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