F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 4. RICORSO DEL CALCIATORE ZUCCHELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO ALL’8.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 74 del 19.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 4. RICORSO DEL CALCIATORE ZUCCHELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO ALL’8.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 74 del 19.4.2007) Il calciatore Marco Zucchelli ha presentato reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana pubblicato sul Com. Uff. n. 47 del 19.4.2007, riguardante la squalifica di un anno inflittagli nella gara Fiorenza/San Giovanni C/5 del 2.2.2007 - Calcio a 5 - Serie D Girone C. Il reclamante ha fatto pervenire preannuncio di reclamo e richiesta copia degli atti ufficiali. Il reclamante non ha, pero, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilita. Per questi motivi la La C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Zucchelli Marco, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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