F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 6. RICORSO A.C. CINISELLESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRUGGERIO LUIGI SINO AL 5.9.2007 SEGUITO GARA CINISELLESE/PRO LISSONE DEL 28.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 27.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 6. RICORSO A.C. CINISELLESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRUGGERIO LUIGI SINO AL 5.9.2007 SEGUITO GARA CINISELLESE/PRO LISSONE DEL 28.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 40 del 27.4.2007) Con provvedimento del 27.4.2007, Com. Uff. n. 40 , la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il reclamo avanzato dalla societa Cinisellese in ordine alla squalifica del calciatore Luigi Fruggerio sino al 5.9.2007. Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Commissione Federale d’Appello, chiedendo l’annullamento, o una congrua riduzione della sanzione inflitta, la societa Cinisellese, la quale sosteneva l’involontarieta del gesto compiuto dal calciatore Fruggerio. Il reclamo della Cinisellese non puo essere ritenuto ammissibile. Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche, gia esaminate dai giudici di primo e di secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., dalla competenza di questa Commissione Federale d’Appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da A.C. Cinisellese A.S.D. di Cinisello Balsamo (Milano), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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