F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007 8. RECLAMO SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SAN MARINO CALCIO S.R.L. L’IMPORTO DI € 3.692,00 A TITOLO DI RISARCIMENTO, PER I DANNI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO OLIMPICO DI SERRAVALLE, ARRECATI DAI SOSTENITORI IN OCCASIONE DELLA GARA SAN MARINO/SAMBENEDETTESE DEL 6.2.2006 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D del 6.12.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 06/03/2007
8. RECLAMO SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SAN MARINO CALCIO S.R.L. L’IMPORTO DI € 3.692,00 A TITOLO DI RISARCIMENTO, PER I DANNI ALLE STRUTTURE DELLO STADIO OLIMPICO DI SERRAVALLE, ARRECATI DAI SOSTENITORI IN OCCASIONE DELLA GARA SAN MARINO/SAMBENEDETTESE DEL 6.2.2006 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D del 6.12.2006)
Con reclamo del 27.10.2006, la San Marino Calcio adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dai tifosi della SS. Sambenedettese allo Stadio Olimpico di Serravalle in occasione della gara del Campionato di calcio, Serie C1, Girone A, del 6.2.2006. La reclamante sottolineava che, revocata l’affiliazione alla fallita SS. Sambenedettese Calcio (Com. Uff. n. 19 del 27.6.2006), la richiesta di risarcimento danni, quantificata in € 3.692,00 e ulteriormente provata dalla relazione della Gendarmeria di Serravalle, descrivente natura e entità dei danni e dalla fattura emessa a carico della reclamante dal Comitato Olimpico Nazionale Sanmarinese (così come risultante da regolare attestazione del Comitato stesso, proprietario dell’impianto), doveva essere presentata alla SS. Sambenedettese Calcio S.r.l., che ne aveva rilevato il titolo sportivo. Nella riunione del 5.12.2006, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo (Com. Uff. n. 11/D) sulla base delle considerazioni che, avendo la Sambenedettese Calcio S.r.l. acquisito il complesso aziendale della Sambenedettese Calcio fallita, subentrava nella medesima posizione, quanto a diritti e obblighi, di questa. Rilevava inoltre la Commissione che i danni erano stati pienamente provati e condannava la Sambenedettese Calcio al risarcimento, così come quantificato dalla reclamante. Avverso questa decisione, in data 6.2.2007, la Sambenedettese Calcio proponeva ricorso alla Commissione d’Appello Federale. La società chiedeva la revoca del provvedimento, motivando in ordine al fatto che il bando d’asta del 30.5.2006 individuava specificatamente i debiti e i crediti che possono trasferirsi in virtù dell’affiliazione acquisita (Com. Uff. n. 19) e che le obbligazioni derivanti da fatto illecito gravanti sulla vecchia società non rientravano in tali previsioni. Proseguiva la società argomentando che l’evento non poteva, oltretutto, essere considerato debito sportivo, dal momento che la sua matrice è di natura illecita e che di conseguenza avrebbero dovuto risponderne, in sede penale o civile ordinaria per i danni arrecati a terzi, gli autori o la società fallita a titolo di responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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