F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DEL SIG. LETA ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 2 E MESI 6, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 10/C del 14.9.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 08/03/2007
2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DEL SIG. LETA ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER ANNI 2 E MESI 6, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 10/C del 14.9.2006)
Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione d’Appello Federale, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, ha dichiarato il signor Alfonso Leta responsabile per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. ex art. 27, comma 2, Statuto Federale e gli ha inflitto la sanzione della inibizione di anni 1 e mesi 6, successivamente sostituita con quella di anni 2 e mesi 6, come da errata corrige in data 16.1.2007. Con raccomandata del 27.12.2006 il signor Leta ha proposto ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S., assumendo che, per omissione da parte del Presidente della locale Sezione A.I.A. di Ragusa, non sarebbe stato informato in ordine alla data di convocazione del predetto giudizio, il quale si sarebbe svolto a sua insaputa ed in violazione del suo diritto di difesa. Il ricorso è palesemente infondato e come tale deve essere respinto. Il ricorrente non contesta, infatti, la validità e la tempestività della convocazione a lui rivolta presso la Sezione A.I.A. di Ragusa, nella quale risultava domiciliato, ma lamenta unicamente la mancata informazione da parte di questa nei suoi confronti. Tale circostanza attiene, tuttavia, ai rapporti interni fra il soggetto domiciliato ed il domiciliatario e non da’ luogo ad alcuna delle ipotesi di revocazione tassativamente stabilite
nell’art. 35 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) C.G.S., il ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S. come sopra proposto dal signor Leta Alfonso, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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