F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 9. RICORSO V.F.D. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE NEGATIVA DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO CALCIATORE TOGNOZZI LUCA IN FAVORE DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 14.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 9. RICORSO V.F.D. COLLIGIANA S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE NEGATIVA DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO CALCIATORE TOGNOZZI LUCA IN FAVORE DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 14.2.2007) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/D del 14.2.2007, la Commissione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo proposto dalla V.D.F. Colligiana S.r.l. avverso la certificazione negativa resa dall’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. sull’istanza formulata al fine di vedersi riconosciuta la certificazione del premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis N.O.I.F., da corrispondersi in suo favore da parte della Reggina Calcio S.p.A., in relazione all’esordio in Serie A del calciatore Luca Tognozzi (avvenuto nelle fila della Reggina in data 15.10.2006 in occasione della gara Reggina - Roma). Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d’Appello Federale la V.D.F. Colligiana, chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento e la remissione degli atti alla Corte Federale affinche si pronunci sul preteso contrasto della norma di cui all’art. 99 bis N.O.I.F. con l’art. 1, comma 5, lett. c) e l’art. 2 dello Statuto Federale; nel merito, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarare tenuta la Reggina Calcio S.p.A. a versare alla reclamante, a titolo di premio alla carriera per il titolo gia esposto, la somma di €25.670,86. Il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento. Come ha correttamente giudicato la Commissione Vertenze Economiche, con pregevole ed articolata motivazione, dalla quale non sussiste motivo alcuno per discostarsi, l’insussistenza del diritto della reclamante a vedersi riconosciuto il richiesto premio alla carriera deriva, nel caso di specie, dalla circostanza che al momento del tesseramento per la reclamante stessa il calciatore Tognozzi avesse gia compiuto i diciotto anni di eta e fosse quindi qualificabile, ai sensi dell’art. 32, comma 2, N.O.I.F., come “non professionista” e non piu come “giovane dilettante”, laddove il nuovo testo dell’art. 99 bis N.O.I.F., certamente applicabile al caso di specie, prevede che il premio alla carriera possa essere corrisposto solo in relazione al calciatore che abbia coronato la propria carriera, nei modi dalla stessa norma previsti, a favore della societa per la quale il calciatore medesimo sia stato tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”. Occorre, poi, osservare come tutte le censure svolte dall’odierna reclamante in ordine alla legittimita della norma in questione ed al suo preteso contrasto con norme statutarie vadano, in realta, fatalmente ad impingere nel campo dell’opportunita - e non gia della legittimita - della norma medesima. E’ noto, tuttavia, come il giudizio relativo all’opportunita di una norma sia da considerarsi una valutazione istituzionalmente demandata in via esclusiva all’organo legislativo, dovendo quello di giustizia limitarsi all’applicazione del diritto positivo. Nella fattispecie, dunque, non paiono affatto ricorrere gli estremi per la remissione degli atti del giudizio alla Corte Federale, non vertendosi affatto in un’ipotesi di contrasto della norma citata con quelle dello Statuto invocate dalla reclamante, ne con altre norme federali, ne sussistendo problematiche interpretative della norma medesima. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto da V.F.D. Colligiana S.r.l. di Colle di Val D’Elsa (Siena). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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