F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 4. RICORSO A.S. BLUE TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORTINA SPORT E CULTURA/BLUE TEAM DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 101 del 17.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 4. RICORSO A.S. BLUE TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORTINA SPORT E CULTURA/BLUE TEAM DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 17.5.2007) L’Associazione sportiva Blue Team ha presentato appello alla Commissione d’Appello Federale contro la decisione di rigetto del reclamo proposto dalla stessa associazione alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con riferimento alla regolarita della gara di Calcio Femminile a Cinque, under 21, tenutasi a Roma il 6.5.2007 tra la squadra dell’associazione suindicata e quella dell’A.S. Cortina Sport e Cultura risultata vincitrice con il risultato di 3 a 2 convalidato dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 52 del 10.5.2007. Il motivo del gravame consiste nel rilievo che nella squadra del “Cortina” risulta aver giocato, per l’intera gara, Vespa Elisa la quale raggiungera l’eta minima consentita (14 anni) il 23 dicembre p.v. Alla seduta del 30.5.2007 sono comparsi i rappresentanti della Associazione appellante che hanno insistito nell’accoglimento dell’appello. Il gravame e inammissibile. Va preliminarmente rilevato che alla gara in questione (ultima gara di campionato) va applicato il Com. Uff. n. 69 (pubblicato il 7.2.2007) che prevede tempi abbreviati per i reclami relativi alle ultime quattro gare dei campionati organizzati dai Comitati regionali e provinciali. In particolare per i procedimenti di ultima istanza e previsto che l’appello va proposto con “atto motivato da trasmettere alla societa controinteressata e, in uno alla prova di invio dell’atto da parte di tale societa, alla C.A.F.” il tutto “entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisone appellata sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale”. Nella fattispecie la decisione appellata e stata pubblicata il 17.5.2007, l’appello e stato trasmesso, via fax il 18.5.2007 ma agli atti manca la prova dell’avvenuta trasmissione dello stesso alla societa controinteressata. Ne puo assumere valore esimente dell’onere di comunicazione suddetto il fatto, pure dedotto in gravame, che la Associazione Cortina e sprovvista di fax; la appellante avrebbe dovuto comunque fornire la prova della prescritta comunicazione (ad esempio con Raccomandata con A..R. ovvero con ricevuta di invio di telegramma) ai fini dell’ammissibilita del gravame (l’invio di un telegramma e stato dedotto nell’atto di appello ma non e stato documentato). Tutto cio premesso l’appello va dichiarato inammissibile. Il Collegio, tuttavia, rilevato il tenore della censura, la gravita e la pericolosita dei fatti denunciati anche con riferimento agli aspetti assicurativi, la documentazione prodotta (distinta dai calciatori partecipanti alla gara) e quanto dichiarato dagli appellanti circa la abitualita con la quale la societa Cortina Sport e Cultura utilizzerebbe giocatrici che non hanno compiuto l’eta minima (circostanza rilevabile dalle distinte dei giocatori relative ad altre gare diverse da quelle ora in esame) ritiene che gli atti vadano trasmessi alla Procura federale per gli accertamenti che riterra di adottare. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 69 del 7.2.2007, il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Blue Team di Roma, per mancata osservanza dei termini e delle modalita procedurali di presentazione. Dispone, altresi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza in ordine alle denunciate violazioni regolamentari. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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